Fisioterapista che tratta il ginocchio di un Paziente in uno studio di fisioterapia, con gli adempimenti 2026: codice ATECO, Sistema TS, fattura detraibile e FSE
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Studio di Fisioterapia nel 2026: Ordine, Codice ATECO, Sistema TS, Fattura Detraibile e Fascicolo Sanitario

Perché oggi gestire uno studio di fisioterapia è diverso da cinque anni fa

In pochi anni la fisioterapia ha cambiato volto anche sul piano amministrativo. Oggi i fisioterapisti hanno un Ordine tutto loro, un codice ATECO dedicato, un obbligo di trasmissione delle spese al Sistema Tessera Sanitaria e un ruolo esplicito nel Fascicolo Sanitario Elettronico. Nel frattempo è cresciuto il numero di poliambulatori che affiancano la riabilitazione alle visite specialistiche, e con loro la necessità di far convivere agende, fatture e professionisti diversi sotto lo stesso tetto.

Questa guida mette in fila, in un unico posto, ciò che chi apre o gestisce uno studio di fisioterapia, o un poliambulatorio con un servizio di riabilitazione, deve sapere oggi: chi può esercitare, come si fattura, che cosa rende la seduta detraibile per il Paziente e che cosa dice davvero la norma sul Fascicolo Sanitario Elettronico.

In sintesi: per esercitare serve l'iscrizione all'albo dei fisioterapisti; dal 2025 il codice ATECO dedicato è 86.95.00; la seduta è detraibile anche senza prescrizione medica, purché la fattura indichi la qualifica di fisioterapista e la prestazione e il pagamento sia tracciabile (salvo strutture pubbliche o accreditate); le spese vanno trasmesse al Sistema TS; sul FSE il fisioterapista è tra i soggetti che il decreto chiama ad alimentarlo, ma l'obbligo concreto dipende ancora dai canali regionali.

L'Ordine dei Fisioterapisti: chi può esercitare

Il Decreto del Ministro della Salute 8 settembre 2022, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2022 e in vigore dal 15 dicembre 2022, ha istituito gli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e la loro Federazione nazionale (FNOFI). Fino ad allora i fisioterapisti erano iscritti a un albo all'interno dell'Ordine multialbo delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP). La separazione è stata possibile grazie alla Legge 3/2018, che consente di istituire un Ordine autonomo quando un albo supera una certa dimensione.

Per lo studio la conseguenza pratica è semplice: l'esercizio della professione richiede l'iscrizione all'albo, e l'iscrizione è anche ciò che rende le prestazioni riconoscibili come sanitarie ai fini fiscali. Quando un poliambulatorio inserisce un nuovo collaboratore, verificarne l'iscrizione all'albo è il primo controllo da fare, prima ancora del contratto.

Attenzione: "fisioterapista" è il titolo di una professione sanitaria regolamentata. Prestazioni rese da operatori non iscritti all'albo, comunque si qualifichino, non sono prestazioni fisioterapiche ai fini fiscali e non danno diritto alla detrazione al Paziente.

Il codice ATECO 86.95.00

Con l'entrata in vigore della classificazione ATECO 2025, dal 1° aprile 2025 l'attività di fisioterapia ha un codice dedicato: 86.95.00 - Attività di fisioterapia. Chi ha aperto la partita IVA in precedenza con un codice più generico delle attività paramediche dovrebbe verificare con il proprio commercialista la corretta corrispondenza, perché il codice attività incide su statistiche, indici di affidabilità fiscale e, per chi è nel regime forfettario, sul coefficiente di redditività.

Sul tema dei regimi fiscali dei professionisti sanitari abbiamo scritto una guida dedicata al regime forfettario 2026 per i sanitari: le regole generali valgono anche per il fisioterapista.

Aprire lo studio: comunicazione o autorizzazione?

Qui non esiste una risposta unica nazionale, perché i requisiti per l'apertura degli studi sanitari sono disciplinati dalle Regioni. In linea generale, lo studio del singolo professionista che svolge attività a basso rischio richiede spesso una comunicazione o una segnalazione di inizio attività, mentre gli studi attrezzati con apparecchiature elettromedicali o che erogano prestazioni con un rischio maggiore per il Paziente possono richiedere una vera autorizzazione sanitaria. Il poliambulatorio, che riunisce più branche, è normalmente una struttura soggetta ad autorizzazione.

La distinzione non è solo burocratica: come vedremo più avanti, essere una "struttura sanitaria autorizzata" ha un peso preciso anche nella disciplina del Fascicolo Sanitario Elettronico. Prima di aprire, o di aggiungere la fisioterapia a una struttura esistente, conviene verificare la normativa della propria Regione e le indicazioni del proprio Ordine territoriale.

La fattura del fisioterapista: cosa deve contenere

La fattura di una seduta di fisioterapia resa a una persona fisica ha tre caratteristiche che la distinguono da una fattura qualunque.

  • È esente IVA: le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professionisti sanitari abilitati rientrano nell'esenzione dell'art. 10, n. 18, del DPR 633/1972. Sopra i 77,47 euro si applica l'imposta di bollo.
  • Deve dire chi l'ha resa e che cosa è stato fatto: la qualifica di fisioterapista e la descrizione della prestazione sono ciò che permette al Paziente di detrarla, come vedremo tra poco.
  • Non passa dal Sistema di Interscambio: per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche vige il divieto di emissione della fattura elettronica tramite SdI. Con il D.Lgs. 81/2025 il divieto, prima prorogato di anno in anno, è diventato strutturale. Al Paziente si consegna una fattura cartacea o in PDF, e i dati della spesa viaggiano verso il Sistema Tessera Sanitaria.
Le spese di fisioterapia rese a persone fisiche si trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria per la dichiarazione precompilata del Paziente
Le spese di fisioterapia rese a persone fisiche si trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria per la dichiarazione precompilata del Paziente

La seduta è detraibile? Le due condizioni che contano

È la domanda che i Pazienti fanno più spesso, e la risposta corretta aiuta lo studio a evitare contestazioni nella stagione del 730.

1. Non serve la prescrizione medica

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, ha chiarito che le prestazioni rese da un fisioterapista abilitato sono detraibili anche senza prescrizione medica: il fisioterapista è un professionista sanitario dotato di autonomia, e il Paziente può rivolgersi a lui direttamente. Ai fini della detrazione basta la fattura, da cui risultino la figura professionale e la prestazione resa.

2. Il pagamento deve essere tracciabile, salvo eccezioni

Dal 2020 la detrazione del 19% delle spese sanitarie spetta solo se il pagamento avviene con strumenti tracciabili (Legge 160/2019, art. 1, comma 679): carta di debito o di credito, bonifico, app di pagamento. Fanno eccezione le prestazioni rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che restano detraibili anche se pagate in contanti.

SituazioneLa spesa è detraibile per il Paziente?
Fisioterapista iscritto all'albo, studio privato, pagamento con carta o bonificoSì
Fisioterapista iscritto all'albo, studio privato non accreditato, pagamento in contantiNo
Struttura privata accreditata con il SSN, pagamento in contantiSì
Operatore non iscritto all'albo dei fisioterapistiNo, qualunque sia il metodo di pagamento
Seduta senza prescrizione medica, resa da fisioterapista iscritto e pagata in modo tracciabileSì
Consiglio pratico: annotare in fattura il metodo di pagamento e avere un POS sempre disponibile risolve la maggior parte dei problemi. Se il Paziente vuole pagare in contanti, informarlo prima che perderà la detrazione è un gesto di correttezza che evita discussioni a giugno. Sui pagamenti elettronici in studio abbiamo approfondito il tema in POS e registratore telematico per lo studio.

Sistema Tessera Sanitaria: anche il fisioterapista è obbligato

Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019) ha esteso l'obbligo di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, fisioterapisti compresi, a partire dalle spese sostenute nel 2019. L'obbligo vale per chi ha la partita IVA, forfettari inclusi.

Dal 2025 la trasmissione è annuale, con un'unica scadenza all'inizio dell'anno successivo; le date precise e le eventuali proroghe vanno sempre verificate sul portale ufficiale del Sistema TS. Due aspetti meritano attenzione:

  • l'opposizione del Paziente: il Paziente può chiedere che la spesa non compaia nella sua precompilata. La richiesta va raccolta al momento della prestazione e annotata: i dati vengono comunque trasmessi, ma senza il codice fiscale;
  • la coerenza tra fattura e invio: importi, date e metodo di pagamento trasmessi devono corrispondere a quelli della fattura. Un invio fatto a mano a fine anno, ricopiando le fatture, è la causa più frequente di errori e rettifiche.

Per una panoramica completa su scadenze, codici ed errori ricorrenti, vedi la nostra guida all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Fascicolo Sanitario Elettronico: il fisioterapista deve alimentarlo?

Su questo punto circolano due messaggi opposti, entrambi semplificati: "dal 31 marzo 2026 il FSE è obbligatorio per tutti, anche per gli studi privati" e "lo studio privato non ha alcun obbligo". Il primo arriva spesso da chi vende software, il secondo da letture parziali della norma. Il quadro reale, ricostruito sui testi, è più articolato.

Che cosa dicono le norme

  • La legge: l'art. 12 del D.L. 179/2012, nella versione modificata dal D.L. 34/2020, prevede che il FSE contenga dati riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale e che sia alimentato dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito "sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi".
  • Il decreto attuativo: il DM 7 settembre 2023 sul FSE 2.0, all'art. 12, elenca tra i soggetti che concorrono all'alimentazione del fascicolo anche "le strutture sanitarie autorizzate" e "gli esercenti le professioni sanitarie, anche convenzionati con il SSN, quando operano in autonomia". Lo stesso articolo prevede l'alimentazione entro cinque giorni dalla prestazione e la responsabilità per l'alimentazione mancata, tardiva o inesatta.
  • La scadenza del 31 marzo 2026: il decreto del 30 dicembre 2024 (Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2025) ha introdotto un'attuazione in tre fasi. La terza, con termine al 31 marzo 2026, riguarda la completezza dei contenuti e la tempestività dell'alimentazione entro cinque giorni. Non ha creato una nuova categoria di obbligati: ha fissato quando il termine dei cinque giorni diventa pienamente operativo.

Che cosa dicono gli Ordini

Il 5 marzo 2026 FNOMCeO e CAO, rispondendo a un quesito di ANDI, hanno sostenuto che per il medico e l'odontoiatra in regime libero-professionale privatistico puro la normativa primaria non contiene un obbligo espresso e generalizzato di alimentazione del FSE, e che non è prevista una sanzione amministrativa specifica. È una lettura autorevole, riferita però a medici e odontoiatri, e che nello stesso documento conferma l'alimentazione da parte delle strutture private accreditate o autorizzate.

Che cosa significa per lo studio di fisioterapia

SituazioneLettura prudente
Struttura accreditata con il SSNObbligata ad alimentare il FSE, con le tempistiche del decreto e i canali messi a disposizione dalla Regione
Poliambulatorio o studio con autorizzazione sanitariaRientra tra le "strutture sanitarie autorizzate" del DM 7 settembre 2023: va considerata tra i soggetti chiamati ad alimentare il FSE
Fisioterapista libero professionista in studio senza autorizzazioneIl decreto lo include tra gli "esercenti in autonomia", ma non esiste una sanzione specifica e l'adempimento dipende dai canali tecnici attivati dalla Regione

Il punto che decide nella pratica è proprio quest'ultimo: per alimentare il FSE servono canali di collegamento con l'infrastruttura regionale, e non tutte le Regioni li hanno resi disponibili agli erogatori privati. Il Ministero, nelle linee guida sui contributi PNRR per l'adeguamento tecnologico dei privati, ha chiarito che gli obiettivi di alimentazione del FSE riguardano "tutti gli operatori che erogano prestazioni sanitarie (pubblici, privati accreditati e privati autorizzati)".

Attenzione: dal D.L. 34/2020 l'alimentazione del FSE non richiede più il consenso del Paziente; il consenso serve per la consultazione. Il Paziente conserva però il diritto di chiedere l'oscuramento dei singoli documenti, anche al momento della prestazione: chi alimenta il fascicolo deve essere in grado di raccogliere e rispettare questa scelta.
In sintesi: non è corretto dire che dal 31 marzo 2026 ogni fisioterapista rischia una sanzione se non alimenta il FSE, ma non è nemmeno corretto dire che la norma non lo riguarda. Il fisioterapista è tra i soggetti indicati dal decreto, e il poliambulatorio autorizzato lo è ancora più chiaramente. Il passo giusto è informarsi presso la propria Regione sui canali disponibili e presso il proprio Ordine sulle indicazioni aggiornate. Per il caso dei medici e degli odontoiatri, vedi anche la nostra analisi sul FSE e lo studio privato.

La fisioterapia dentro il poliambulatorio

Sempre più spesso la fisioterapia non vive in uno studio a sé, ma dentro un poliambulatorio, accanto all'ortopedico, al fisiatra, al medico dello sport. È un modello efficace per il Paziente, che trova il percorso completo in un unico luogo, ma introduce complessità organizzative precise:

  • agende con ritmi diversi: una visita specialistica e un ciclo di dieci sedute di riabilitazione si pianificano in modo molto diverso, e il ciclo va prenotato tutto insieme, con le sale e le attrezzature giuste;
  • fatture di professionisti diversi: se il fisioterapista fattura in proprio, servono numerazioni e registri separati per ciascun professionista, ciascuno con il proprio invio al Sistema TS;
  • compensi e percentuali: la ripartizione tra struttura e collaboratore va calcolata seduta per seduta, non stimata a fine mese.

Abbiamo approfondito l'organizzazione di una struttura con più branche nella guida su come gestire un poliambulatorio multi-specialistico.

Come aiuta I-Med

I-Med nasce per gli studi dentistici, medici e polispecialistici, e molti degli adempimenti descritti in questa guida sono già parte del suo flusso ordinario, indipendentemente dalla branca:

  • l'agenda gestisce più professionisti e più sale, evitando sovrapposizioni;
  • la fatturazione consente numerazioni e registri separati per lo studio e per ciascun collaboratore e prepara l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria direttamente dalle fatture emesse, senza ricopiarle;
  • i rapporti con i professionisti calcolano i compensi dei collaboratori sulle prestazioni eseguite, a corrispettivo per prestazione oppure con formule a ore o a giornata;
  • consensi e documenti si firmano in studio con la firma elettronica avanzata o a distanza con la firma OTP.

Checklist: le domande da porsi

  • Tutti i fisioterapisti che lavorano nello studio sono iscritti all'albo, e l'iscrizione è stata verificata?
  • Il codice ATECO della partita IVA è stato aggiornato al codice 86.95.00, se si tratta di attività di fisioterapia?
  • Lo studio ha verificato con la Regione se gli serve una semplice comunicazione o un'autorizzazione sanitaria?
  • Le fatture riportano la qualifica di fisioterapista, la descrizione della prestazione e il metodo di pagamento?
  • Il Paziente viene informato che il pagamento in contanti, in uno studio non accreditato, fa perdere la detrazione?
  • L'opposizione al Sistema TS viene raccolta al momento della prestazione e annotata?
  • Lo studio sa se la propria Regione ha attivato i canali per l'alimentazione del FSE da parte dei privati?

Conclusione

Gestire uno studio di fisioterapia nel 2026 significa muoversi in un quadro più ordinato di qualche anno fa, con un Ordine, un codice attività e regole fiscali chiare, ma anche più esigente: ogni seduta genera una fattura che deve essere corretta, un dato che deve arrivare al Sistema TS e, sempre più spesso, un documento destinato al Fascicolo Sanitario Elettronico. La differenza tra uno studio che vive questi adempimenti come un peso e uno che non se ne accorge sta quasi sempre negli strumenti: quando agenda, fatturazione e invii nascono dallo stesso dato, gli errori si riducono e il tempo torna ai Pazienti.

Scopri come I-Med gestisce agenda, fatturazione e invio al Sistema Tessera Sanitaria per studi e poliambulatori.

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Domande Frequenti


Sì. Con la circolare n. 19/E del 2012 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni rese da un fisioterapista abilitato sono detraibili anche senza prescrizione medica. Basta la fattura, da cui devono risultare la qualifica di fisioterapista e la descrizione della prestazione, e un pagamento tracciabile.

Solo se la prestazione è resa da una struttura pubblica o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. Negli altri casi, dal 2020, la detrazione del 19% spetta solo con pagamento tracciabile: carta, bonifico o app di pagamento (Legge 160/2019, art. 1, comma 679).

Dal 1° aprile 2025, con la classificazione ATECO 2025, l'attività di fisioterapia ha il codice dedicato 86.95.00 - Attività di fisioterapia. Chi ha aperto la partita IVA con un codice più generico dovrebbe verificarne la corrispondenza con il proprio commercialista.

Sì. Il decreto MEF del 22 novembre 2019 ha esteso l'obbligo agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, fisioterapisti compresi, a partire dalle spese del 2019. Vale per chi ha la partita IVA, anche in regime forfettario. Dal 2025 l'invio è annuale; il Paziente può opporsi alla trasmissione al momento della prestazione.

Il DM 7 settembre 2023 sul FSE 2.0 include tra i soggetti che alimentano il fascicolo le strutture sanitarie autorizzate e gli esercenti le professioni sanitarie che operano in autonomia, con un termine di cinque giorni dalla prestazione operativo dal 31 marzo 2026. Non è prevista però una sanzione specifica per il libero professionista, e l'adempimento dipende dai canali tecnici attivati dalla Regione: va verificato con la propria Regione e con il proprio Ordine.

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