
Studio di Fisioterapia nel 2026: Ordine, Codice ATECO, Sistema TS, Fattura Detraibile e Fascicolo Sanitario
In pochi anni la fisioterapia ha cambiato volto anche sul piano amministrativo. Oggi i fisioterapisti hanno un Ordine tutto loro, un codice ATECO dedicato, un obbligo di trasmissione delle spese al Sistema Tessera Sanitaria e un ruolo esplicito nel Fascicolo Sanitario Elettronico. Nel frattempo è cresciuto il numero di poliambulatori che affiancano la riabilitazione alle visite specialistiche, e con loro la necessità di far convivere agende, fatture e professionisti diversi sotto lo stesso tetto.
Questa guida mette in fila, in un unico posto, ciò che chi apre o gestisce uno studio di fisioterapia, o un poliambulatorio con un servizio di riabilitazione, deve sapere oggi: chi può esercitare, come si fattura, che cosa rende la seduta detraibile per il Paziente e che cosa dice davvero la norma sul Fascicolo Sanitario Elettronico.
Il Decreto del Ministro della Salute 8 settembre 2022, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2022 e in vigore dal 15 dicembre 2022, ha istituito gli Ordini territoriali della professione sanitaria di fisioterapista e la loro Federazione nazionale (FNOFI). Fino ad allora i fisioterapisti erano iscritti a un albo all'interno dell'Ordine multialbo delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (TSRM-PSTRP). La separazione è stata possibile grazie alla Legge 3/2018, che consente di istituire un Ordine autonomo quando un albo supera una certa dimensione.
Per lo studio la conseguenza pratica è semplice: l'esercizio della professione richiede l'iscrizione all'albo, e l'iscrizione è anche ciò che rende le prestazioni riconoscibili come sanitarie ai fini fiscali. Quando un poliambulatorio inserisce un nuovo collaboratore, verificarne l'iscrizione all'albo è il primo controllo da fare, prima ancora del contratto.
Con l'entrata in vigore della classificazione ATECO 2025, dal 1° aprile 2025 l'attività di fisioterapia ha un codice dedicato: 86.95.00 - Attività di fisioterapia. Chi ha aperto la partita IVA in precedenza con un codice più generico delle attività paramediche dovrebbe verificare con il proprio commercialista la corretta corrispondenza, perché il codice attività incide su statistiche, indici di affidabilità fiscale e, per chi è nel regime forfettario, sul coefficiente di redditività.
Sul tema dei regimi fiscali dei professionisti sanitari abbiamo scritto una guida dedicata al regime forfettario 2026 per i sanitari: le regole generali valgono anche per il fisioterapista.
Qui non esiste una risposta unica nazionale, perché i requisiti per l'apertura degli studi sanitari sono disciplinati dalle Regioni. In linea generale, lo studio del singolo professionista che svolge attività a basso rischio richiede spesso una comunicazione o una segnalazione di inizio attività, mentre gli studi attrezzati con apparecchiature elettromedicali o che erogano prestazioni con un rischio maggiore per il Paziente possono richiedere una vera autorizzazione sanitaria. Il poliambulatorio, che riunisce più branche, è normalmente una struttura soggetta ad autorizzazione.
La distinzione non è solo burocratica: come vedremo più avanti, essere una "struttura sanitaria autorizzata" ha un peso preciso anche nella disciplina del Fascicolo Sanitario Elettronico. Prima di aprire, o di aggiungere la fisioterapia a una struttura esistente, conviene verificare la normativa della propria Regione e le indicazioni del proprio Ordine territoriale.
La fattura di una seduta di fisioterapia resa a una persona fisica ha tre caratteristiche che la distinguono da una fattura qualunque.

Le spese di fisioterapia rese a persone fisiche si trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria per la dichiarazione precompilata del Paziente
È la domanda che i Pazienti fanno più spesso, e la risposta corretta aiuta lo studio a evitare contestazioni nella stagione del 730.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 1° giugno 2012, ha chiarito che le prestazioni rese da un fisioterapista abilitato sono detraibili anche senza prescrizione medica: il fisioterapista è un professionista sanitario dotato di autonomia, e il Paziente può rivolgersi a lui direttamente. Ai fini della detrazione basta la fattura, da cui risultino la figura professionale e la prestazione resa.
Dal 2020 la detrazione del 19% delle spese sanitarie spetta solo se il pagamento avviene con strumenti tracciabili (Legge 160/2019, art. 1, comma 679): carta di debito o di credito, bonifico, app di pagamento. Fanno eccezione le prestazioni rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, che restano detraibili anche se pagate in contanti.
| Situazione | La spesa è detraibile per il Paziente? |
|---|---|
| Fisioterapista iscritto all'albo, studio privato, pagamento con carta o bonifico | Sì |
| Fisioterapista iscritto all'albo, studio privato non accreditato, pagamento in contanti | No |
| Struttura privata accreditata con il SSN, pagamento in contanti | Sì |
| Operatore non iscritto all'albo dei fisioterapisti | No, qualunque sia il metodo di pagamento |
| Seduta senza prescrizione medica, resa da fisioterapista iscritto e pagata in modo tracciabile | Sì |
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019) ha esteso l'obbligo di trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, fisioterapisti compresi, a partire dalle spese sostenute nel 2019. L'obbligo vale per chi ha la partita IVA, forfettari inclusi.
Dal 2025 la trasmissione è annuale, con un'unica scadenza all'inizio dell'anno successivo; le date precise e le eventuali proroghe vanno sempre verificate sul portale ufficiale del Sistema TS. Due aspetti meritano attenzione:
Per una panoramica completa su scadenze, codici ed errori ricorrenti, vedi la nostra guida all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Su questo punto circolano due messaggi opposti, entrambi semplificati: "dal 31 marzo 2026 il FSE è obbligatorio per tutti, anche per gli studi privati" e "lo studio privato non ha alcun obbligo". Il primo arriva spesso da chi vende software, il secondo da letture parziali della norma. Il quadro reale, ricostruito sui testi, è più articolato.
Il 5 marzo 2026 FNOMCeO e CAO, rispondendo a un quesito di ANDI, hanno sostenuto che per il medico e l'odontoiatra in regime libero-professionale privatistico puro la normativa primaria non contiene un obbligo espresso e generalizzato di alimentazione del FSE, e che non è prevista una sanzione amministrativa specifica. È una lettura autorevole, riferita però a medici e odontoiatri, e che nello stesso documento conferma l'alimentazione da parte delle strutture private accreditate o autorizzate.
| Situazione | Lettura prudente |
|---|---|
| Struttura accreditata con il SSN | Obbligata ad alimentare il FSE, con le tempistiche del decreto e i canali messi a disposizione dalla Regione |
| Poliambulatorio o studio con autorizzazione sanitaria | Rientra tra le "strutture sanitarie autorizzate" del DM 7 settembre 2023: va considerata tra i soggetti chiamati ad alimentare il FSE |
| Fisioterapista libero professionista in studio senza autorizzazione | Il decreto lo include tra gli "esercenti in autonomia", ma non esiste una sanzione specifica e l'adempimento dipende dai canali tecnici attivati dalla Regione |
Il punto che decide nella pratica è proprio quest'ultimo: per alimentare il FSE servono canali di collegamento con l'infrastruttura regionale, e non tutte le Regioni li hanno resi disponibili agli erogatori privati. Il Ministero, nelle linee guida sui contributi PNRR per l'adeguamento tecnologico dei privati, ha chiarito che gli obiettivi di alimentazione del FSE riguardano "tutti gli operatori che erogano prestazioni sanitarie (pubblici, privati accreditati e privati autorizzati)".
Sempre più spesso la fisioterapia non vive in uno studio a sé, ma dentro un poliambulatorio, accanto all'ortopedico, al fisiatra, al medico dello sport. È un modello efficace per il Paziente, che trova il percorso completo in un unico luogo, ma introduce complessità organizzative precise:
Abbiamo approfondito l'organizzazione di una struttura con più branche nella guida su come gestire un poliambulatorio multi-specialistico.
I-Med nasce per gli studi dentistici, medici e polispecialistici, e molti degli adempimenti descritti in questa guida sono già parte del suo flusso ordinario, indipendentemente dalla branca:
Gestire uno studio di fisioterapia nel 2026 significa muoversi in un quadro più ordinato di qualche anno fa, con un Ordine, un codice attività e regole fiscali chiare, ma anche più esigente: ogni seduta genera una fattura che deve essere corretta, un dato che deve arrivare al Sistema TS e, sempre più spesso, un documento destinato al Fascicolo Sanitario Elettronico. La differenza tra uno studio che vive questi adempimenti come un peso e uno che non se ne accorge sta quasi sempre negli strumenti: quando agenda, fatturazione e invii nascono dallo stesso dato, gli errori si riducono e il tempo torna ai Pazienti.
Scopri come I-Med gestisce agenda, fatturazione e invio al Sistema Tessera Sanitaria per studi e poliambulatori.
Richiedi una demo gratuitaSì. Con la circolare n. 19/E del 2012 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le prestazioni rese da un fisioterapista abilitato sono detraibili anche senza prescrizione medica. Basta la fattura, da cui devono risultare la qualifica di fisioterapista e la descrizione della prestazione, e un pagamento tracciabile.
Solo se la prestazione è resa da una struttura pubblica o da una struttura privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. Negli altri casi, dal 2020, la detrazione del 19% spetta solo con pagamento tracciabile: carta, bonifico o app di pagamento (Legge 160/2019, art. 1, comma 679).
Dal 1° aprile 2025, con la classificazione ATECO 2025, l'attività di fisioterapia ha il codice dedicato 86.95.00 - Attività di fisioterapia. Chi ha aperto la partita IVA con un codice più generico dovrebbe verificarne la corrispondenza con il proprio commercialista.
Sì. Il decreto MEF del 22 novembre 2019 ha esteso l'obbligo agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, fisioterapisti compresi, a partire dalle spese del 2019. Vale per chi ha la partita IVA, anche in regime forfettario. Dal 2025 l'invio è annuale; il Paziente può opporsi alla trasmissione al momento della prestazione.
Il DM 7 settembre 2023 sul FSE 2.0 include tra i soggetti che alimentano il fascicolo le strutture sanitarie autorizzate e gli esercenti le professioni sanitarie che operano in autonomia, con un termine di cinque giorni dalla prestazione operativo dal 31 marzo 2026. Non è prevista però una sanzione specifica per il libero professionista, e l'adempimento dipende dai canali tecnici attivati dalla Regione: va verificato con la propria Regione e con il proprio Ordine.
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