
Fine del Contratto con il Fornitore SaaS: l'Obbligo di Restituire i Dati del Cliente in Formato Leggibile
La disdetta di un gestionale, o la fine naturale di un rapporto contrattuale, per cambio di sistema, insoddisfazione, o anche solo perché il fornitore cessa l'attività, è il momento in cui si scopre se un fornitore software è stato, per tutta la durata del rapporto, davvero un custode dei dati del Cliente, o se di fatto li ha resi ostaggio. Non è solo una questione di correttezza commerciale: è un obbligo previsto dalla legge, con due basi normative distinte e complementari.
Nel linguaggio comune si parla spesso di dati "di proprietà del Cliente", ed è la sostanza delle cose: il fornitore del software non acquisisce mai un diritto proprio sui dati che il Cliente inserisce per gestire la propria attività. Nel linguaggio giuridico preciso, però, il concetto non passa dalla proprietà in senso di diritto civile, i dati non sono un bene materiale, e la loro qualificazione come oggetto di proprietà è tuttora discussa, ma da due categorie diverse:
In entrambi i casi il punto di partenza è lo stesso: il fornitore gestisce i dati, non ne è titolare, e quando il rapporto finisce quei dati tornano nella piena disponibilità di chi li ha generati.
Non è una novità recente: dal 25 maggio 2018 il GDPR impone, all'articolo 28 comma 3 lettera g, che il contratto tra Titolare e Responsabile del Trattamento preveda che, al termine della prestazione dei servizi, il Responsabile cancelli o restituisca tutti i dati personali, a scelta del Titolare, e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri non ne imponga la conservazione, com'è il caso, ad esempio, degli obblighi di conservazione fiscale sui documenti contabili.
Le violazioni degli obblighi previsti dall'art. 28 GDPR rientrano tra quelle sanzionabili ai sensi dell'art. 83 del Regolamento, fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale annuo, se superiore.
Il GDPR, però, protegge solo i dati personali: non copre, ad esempio, listini, configurazioni o storici puramente amministrativi che non riguardano una persona identificabile. Per colmare questo vuoto, e soprattutto per contrastare il fenomeno del vendor lock-in, diventato abbastanza diffuso nel mercato cloud da richiedere una norma dedicata, l'Unione Europea ha approvato il Data Act (Regolamento UE 2023/2854), entrato in vigore l'11 gennaio 2024 e pienamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza bisogno di un recepimento nazionale, dal 12 settembre 2025.
Il Capitolo VI del Regolamento, articoli 23-31, disciplina proprio il cambio di fornitore di servizi di elaborazione dati, categoria che comprende il cloud e i servizi SaaS come un gestionale. In sintesi, il fornitore deve:
Il Regolamento prevede anche l'azzeramento progressivo dei costi di switching, fino alla loro completa eliminazione dal 12 gennaio 2027.
| Aspetto | GDPR (art. 28) | Data Act (artt. 23-31) |
|---|---|---|
| In vigore dal | 25 maggio 2018 | 12 settembre 2025 |
| Dati coperti | Solo dati personali | Tutti i dati generati dall'uso del servizio |
| Cosa impone | Cancellare o restituire, a scelta del Titolare | Formato aperto, tempistiche precise, assistenza alla migrazione |
| Costi di restituzione | Non disciplinati specificamente | In riduzione progressiva, azzerati dal 12 gennaio 2027 |
Restituire qualcosa a fine rapporto non basta. Un'esportazione che rispetti lo spirito, e la lettera, della normativa deve essere:
Il fatto che l'Unione Europea abbia sentito il bisogno di scrivere una normativa specifica, il Data Act, proprio per contrastare il lock-in nei servizi cloud, dice molto su quanto il fenomeno fosse diffuso: se ogni fornitore avesse già restituito i dati senza attriti, probabilmente non ci sarebbe stato bisogno di una legge dedicata. Nel settore dei gestionali non è raro imbattersi in racconti di studi che, a fine rapporto, ricevono un'esportazione parziale, in un formato utilizzabile solo con il software originale, o solo dopo settimane di richieste e solleciti.
Prima di scegliere un gestionale, vale la pena chiedere esplicitamente, e farsi mettere per iscritto nel contratto, le risposte a queste domande:
| Domanda da fare al fornitore | Perché conta |
|---|---|
| Il contratto specifica esplicitamente come vengono restituiti i dati a fine rapporto? | Senza una clausola scritta, la restituzione dipende dalla buona volontà del fornitore |
| In quale formato vengono esportati i dati? | Un formato proprietario e non documentato è, di fatto, un formato illeggibile |
| Quali sono i tempi previsti per l'esportazione? | Senza tempi definiti, l'attesa può durare quanto conviene al fornitore |
| Ci sono costi per l'esportazione a fine rapporto? | Un costo non trasparente può scoraggiare il cambio di fornitore anche quando è un diritto |
Sui dati personali dei pazienti, I-Med opera come Responsabile del Trattamento per conto dello studio, il Titolare, nell'ambito dell'accordo previsto dall'art. 28 GDPR, con l'obbligo contrattuale di cancellare o restituire i dati a fine rapporto, a scelta dello studio. Il know-how che I-Med impiega per la conversione dei dati da un vecchio gestionale, anagrafiche, cartelle cliniche, sbilanci, piani di cura, è lo stesso, applicato in senso inverso, che rende possibile un'esportazione completa quando è lo studio a cambiare fornitore.

I dati devono restare accessibili, non chiusi in un formato che ne impedisce la lettura fuori dal software originale
Se un aspetto specifico della clausola di restituzione dati, formato esatto, tempistiche puntuali, non è ancora dettagliato nel contratto che lo studio firma, è un punto che vale la pena chiedere esplicitamente al proprio referente commerciale prima della sottoscrizione, così da averlo nero su bianco, con qualunque fornitore si stia valutando, I-Med compreso.

Dati restituiti in un formato realmente utilizzabile dal Cliente, non un dump illeggibile
Il diritto di riavere i propri dati, in un formato che si possa davvero usare, non è un gesto di cortesia commerciale: è un obbligo di legge, rafforzato negli ultimi mesi da una normativa europea scritta apposta per il settore cloud e SaaS. Prima di firmare con un fornitore, gestionale incluso, chiedere come e in che formato verranno restituiti i dati a fine rapporto non è un dettaglio da rimandare: è una delle domande più importanti da fare, proprio perché è quella a cui si pensa quasi sempre troppo tardi.
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Richiedi una demo gratuitaL'articolo 28, comma 3, lettera g) del GDPR impone che, al termine della prestazione dei servizi, il fornitore (Responsabile del Trattamento) cancelli o restituisca tutti i dati personali, a scelta del Cliente (Titolare del Trattamento), e cancelli le copie esistenti, salvo obblighi di conservazione previsti dalla legge.
Il Data Act (Regolamento UE 2023/2854), applicabile dal 12 settembre 2025, riguarda il cambio di fornitore di servizi cloud e SaaS in generale, non solo i dati personali: impone formati di esportazione aperti e leggibili, tempistiche precise (preavviso, periodo di transizione, periodo di recupero dati) e la progressiva eliminazione dei costi di switching entro il 12 gennaio 2027.
In un formato strutturato, di uso comune e leggibile senza dover dipendere dal software originale del fornitore: non un dump cifrato o un formato proprietario privo di documentazione, che di fatto renderebbe i dati inutilizzabili anche se tecnicamente consegnati.
Sul fronte dei dati personali, la violazione dell'art. 28 GDPR rientra tra quelle sanzionabili ai sensi dell'art. 83 del Regolamento, fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale annuo se superiore. Il Data Act affida invece agli Stati membri il compito di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi di switching.
Sì: rientrano sia nell'obbligo di restituzione dei dati personali dell'art. 28 GDPR, perché contengono dati sanitari dei pazienti, sia nel perimetro più ampio dei dati esportabili previsto dal Data Act per l'insieme dei dati generati dall'uso del servizio.
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