Studio dentistico con software I-Med a schermo: medico e collaboratore verificano regime forfettario e coefficiente di redditività 2026

Regime Forfettario 2026 per Medici e Dentisti: Cosa Cambia (e a Chi Conviene Davvero)

Niente soglia a 100.000 euro: cosa dice davvero la Legge di Bilancio 2026

Nei mesi scorsi ha circolato l'ipotesi di un innalzamento della soglia di accesso al regime forfettario da 85.000 a 100.000 euro di ricavi o compensi. La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) non ha confermato questa ipotesi: la soglia resta 85.000 euro annui, invariata rispetto agli anni precedenti.

Restano confermate anche le altre soglie che determinano l'accesso e la permanenza nel regime:

RequisitoSoglia 2026
Ricavi o compensi annui85.000 euro
Redditi da lavoro dipendente o assimilato dell'anno precedente (causa di esclusione se superati)35.000 euro
Compensi corrisposti a lavoro dipendente o collaboratori20.000 euro

La soglia di 35.000 euro sui redditi da lavoro dipendente non è una novità del 2026: era già stata portata da 30.000 a 35.000 euro dalla Legge di Bilancio 2025, e viene semplicemente confermata quest'anno.

In sintesi: nel 2026 il regime forfettario non cambia soglie in modo sostanziale. La vera notizia è che i limiti restano quelli del 2025, smentendo l'ipotesi di un innalzamento a 100.000 euro che aveva circolato prima dell'approvazione della manovra.

Come si calcola davvero la tassazione: il coefficiente di redditività

Il regime forfettario non tassa l'utile realmente prodotto, ma un reddito imponibile calcolato applicando ai ricavi un coefficiente di redditività stabilito per codice ATECO. Per le attività sanitarie (i codici della sezione ATECO 86 - medici, odontoiatri e le altre professioni sanitarie) il coefficiente è il 78%: significa che il 22% dei ricavi viene considerato forfettariamente come costo, a prescindere dai costi realmente sostenuti.

Su quella base imponibile si applica un'imposta sostitutiva unica (che assorbe IRPEF, addizionali e IRAP) del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni per chi avvia una nuova attività in presenza dei requisiti di legge.

Un esempio semplificato: un professionista con 50.000 euro di compensi annui ha un imponibile forfettario di 39.000 euro (il 78% di 50.000); su questa base, l'imposta sostitutiva al 15% è pari a 5.850 euro.

Attenzione: l'esempio è puramente illustrativo e non tiene conto di contributi previdenziali, eventuali riduzioni, o della situazione specifica del professionista (cassa previdenziale di appartenenza, requisiti per l'aliquota al 5%, ecc.). Il calcolo esatto va sempre fatto con il proprio commercialista.

Il vantaggio che il forfettario NON dà a un professionista sanitario

C'è un equivoco comune che vale la pena chiarire subito: gran parte del "vantaggio" che si associa al regime forfettario nell'immaginario comune - "non applichi l'IVA" - per un medico o un odontoiatra non è affatto specifico di questo regime. Le prestazioni sanitarie sono già esenti IVA per loro natura, ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/1972, indipendentemente dal regime fiscale del professionista che le rende.

Il vero vantaggio del forfettario per un professionista sanitario non è quindi l'assenza di IVA, che avrebbe comunque in regime ordinario, ma altri due elementi:

  • una tassazione su una base imponibile ridotta e forfettaria (il 78% dei ricavi), anziché sull'utile calcolato analiticamente sottraendo i costi reali;
  • una forte semplificazione degli adempimenti contabili: niente scritture contabili complesse, niente liquidazioni periodiche, adempimenti IVA ridotti al minimo.
In sintesi: per un professionista sanitario il vantaggio del forfettario si gioca sulla semplicità e sulla tassazione forfettaria del reddito, non sull'IVA, che le prestazioni sanitarie non applicano comunque.

A chi conviene davvero (e perché uno studio strutturato spesso ne resta fuori)

Il coefficiente di redditività del 78% è vantaggioso quando i costi reali dell'attività sono inferiori al 22% dei ricavi: in quel caso si paga l'imposta su un imponibile forfettario più basso di quello che risulterebbe da un calcolo analitico. È tipicamente il caso di un libero professionista con pochi costi di struttura: uno studio in condivisione, poche ore settimanali, nessun dipendente.

La situazione cambia per uno studio dentistico organizzato, con riunito, personale di assistenza, materiali, spese di laboratorio odontotecnico e affitto: qui i costi reali superano facilmente il 22% dei ricavi, spesso ben oltre. In questi casi il coefficiente forfettario del 78% può risultare più oneroso di una tassazione calcolata sui costi realmente sostenuti, oltre al fatto che i volumi di fatturato di uno studio strutturato superano quasi sempre, e rapidamente, la soglia degli 85.000 euro.

Il forfettario, in pratica, riguarda più spesso:

  • il libero professionista o collaboratore che lavora poche ore o giornate a settimana in uno o più studi;
  • chi avvia l'attività da poco, magari a fianco di un'occupazione principale;
  • chi svolge un'attività sanitaria accessoria con volumi contenuti (per esempio consulenze occasionali).
Attenzione: il regime forfettario è inoltre causa di esclusione dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), che si applicano solo a chi è in contabilità ordinaria o semplificata. Chi valuta il passaggio a un regime diverso dal forfettario incrocia quindi anche il tema ISA, approfondito nel nostro articolo dedicato agli Indici ISA.

La novità meno nota: la fattura elettronica semplificata senza tetto

Dal 1° gennaio 2025 i contribuenti in regime forfettario possono emettere fattura semplificata senza il tetto massimo di importo che in precedenza la limitava a 400 euro: una novità poco pubblicizzata ma operativa, e ancora valida nel 2026, che riduce alcuni adempimenti formali sulle fatture emesse verso altre partite IVA o soggetti diversi dal paziente privato.

Attenzione: questa semplificazione riguarda il formato della fattura, non il canale di emissione. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche resta fermo il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio, reso strutturale dal 2026 e approfondito nell'articolo dedicato a POS e Registratore Telematico: un professionista sanitario forfettario che fattura a un paziente privato resta soggetto a quella regola, non a quella descritta qui.

Come funziona con I-Med

Che si tratti di un professionista che lavora da solo o di uno studio con più collaboratori, il meccanismo di fatturazione è lo stesso: cambia solo quante linee servono configurare. Una situazione molto comune nella pratica è quella del collaboratore o libero professionista in regime forfettario che presta la propria attività all'interno di uno studio o poliambulatorio più grande, condividendo agenda, sale e reception con altri professionisti ma fatturando in autonomia ai propri pazienti; lo stesso meccanismo vale, con un'unica linea configurata sul proprio regime, anche per chi lavora da solo.

I-Med supporta la multi partita IVA, con numerazioni e registri di fatturazione indipendenti per ciascuna linea: lo studio può averne una propria, e ciascun professionista o collaboratore la sua. Ogni linea ha un proprio modello di fatturazione, configurabile in autonomia: aliquota IVA da applicare (o l'esenzione, come nel caso del forfettario), ritenuta d'acconto se dovuta, rivalsa INPS o di cassa professionale se prevista, con i relativi codici richiesti dalla fatturazione elettronica. Un professionista in regime forfettario userà così un modello senza ritenuta e senza IVA, mentre un collega nello stesso studio in regime ordinario userà un modello diverso, con la propria ritenuta d'acconto e rivalsa: le due configurazioni coesistono, ciascuna applicata in automatico sui documenti della linea a cui appartiene, senza dover ricalcolare a mano ogni fattura o parcella.

La gestione dei rapporti tra professionisti e freelance tiene inoltre traccia di quanto spetta a ciascun collaboratore sulle prestazioni eseguite, indipendentemente dal regime fiscale con cui poi ciascuno fattura la propria quota.

Attenzione: questa è una funzione di organizzazione e fatturazione multi-soggetto, non una consulenza sulla convenienza del regime forfettario per il singolo professionista: la scelta del modello corretto (quali campi valorizzare, quale aliquota, quale codice) resta di competenza del commercialista di ciascun collaboratore.

Conclusione

Il regime forfettario nel 2026 non cambia in modo sostanziale: le soglie restano quelle del 2025, smentendo l'ipotesi di un innalzamento a 100.000 euro. Per un professionista sanitario il vantaggio reale non sta nell'IVA, già assente per natura sulle prestazioni sanitarie, ma nella tassazione su una base forfettaria ridotta e nella semplicità degli adempimenti - un vantaggio che pesa parecchio per il libero professionista con pochi costi, e molto meno, fino a diventare talvolta uno svantaggio, per uno studio strutturato con costi di personale, materiali e laboratorio consistenti.

La domanda giusta da porsi non è quindi "posso restare forfettario", ma "mi conviene ancora, dati i miei costi reali e i miei volumi": una domanda che vale la pena rifare ogni anno insieme al proprio commercialista, non solo al momento dell'apertura della partita IVA.

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Domande Frequenti


No. Nonostante l'ipotesi avesse circolato prima dell'approvazione della manovra, la Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) non l'ha confermata: la soglia di ricavi o compensi resta 85.000 euro annui, invariata rispetto agli anni precedenti.

Oltre agli 85.000 euro di ricavi o compensi, restano confermati il limite di 35.000 euro di redditi da lavoro dipendente o assimilato dell'anno precedente (causa di esclusione se superato, soglia già portata da 30.000 a 35.000 euro dalla Legge di Bilancio 2025) e il limite di 20.000 euro di compensi corrisposti a lavoro dipendente o collaboratori.

Non è l'assenza di IVA, che il professionista sanitario ha comunque anche in regime ordinario ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/1972. Il vantaggio reale è la tassazione su una base imponibile forfettaria (il 78% dei ricavi per i codici ATECO sanitari, con imposta sostitutiva al 15%, o al 5% nei primi cinque anni di nuova attività) e la forte semplificazione degli adempimenti contabili.

Spesso no. Il coefficiente di redditività del 78% conviene quando i costi reali sono inferiori al 22% dei ricavi: uno studio con riunito, personale, materiali, laboratorio odontotecnico e affitto ha tipicamente costi reali ben superiori, oltre a superare rapidamente la soglia degli 85.000 euro. Il forfettario riguarda più spesso il libero professionista o collaboratore con pochi costi di struttura.

Dal 1° gennaio 2025 i contribuenti forfettari possono emettere fattura semplificata senza il tetto di 400 euro che in precedenza la limitava, novità ancora valida nel 2026. Resta invece fermo, per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, il divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio: le due regole riguardano aspetti diversi e non vanno confuse.

Sì, tipicamente: condivide agenda, sale e reception con altri professionisti ma fattura in autonomia ai propri pazienti, spesso con un regime fiscale diverso dagli altri. Un gestionale con multi partita IVA può assegnare a ciascuna linea di fatturazione (lo studio, ogni professionista) un proprio modello con l'aliquota IVA, l'eventuale ritenuta d'acconto e l'eventuale rivalsa già configurati: un professionista forfettario userà un modello senza ritenuta né IVA, un collega in regime ordinario un modello diverso con la propria ritenuta e rivalsa, ed entrambi i calcoli restano corretti in automatico su ogni fattura.

Sì. Il meccanismo di fatturazione per linea funziona identico che ci sia una sola linea o dieci: chi lavora da solo configura semplicemente un'unica linea con il proprio modello (aliquota IVA, ritenuta, rivalsa secondo il proprio regime). Il canone di I-Med, inoltre, non dipende dal numero di professionisti, poltrone o sedi: la struttura più piccola paga esattamente come una grande, cambia solo che cosa c'è da configurare.

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