
POS e Registratore Telematico dal 2026: lo Studio Medico o Dentistico è Obbligato?
Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore l'obbligo di collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (i POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (i Registratori Telematici o i software equivalenti). L'obbligo è stato introdotto dall'articolo 1, commi 74 e 77, della Legge 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), e le modalità attuative sono state definite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025.
In pratica, chi è tenuto a memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi e accetta pagamenti con carta deve mettere in comunicazione ogni POS con il proprio Registratore Telematico, così che l'incasso elettronico e il documento fiscale siano collegati. Il collegamento si effettua in modo esclusivamente digitale, dall'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate.
Da gennaio la notizia ha iniziato a circolare anche negli studi medici e odontoiatrici, spesso in una forma allarmistica e imprecisa: "dal 2026 serve il registratore di cassa anche in studio". Nella grande maggioranza dei casi non è così, e vale la pena capire perché.
Il punto di partenza per capire la propria posizione è una distinzione che nel linguaggio comune si perde, ma che in ambito fiscale fa tutta la differenza:
Uno studio medico o dentistico che emette fattura o ricevuta per ogni prestazione erogata non rientra tra i soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Non avendo un Registratore Telematico, non ha nemmeno un collegamento POS-RT da attivare: l'obbligo del 2026, semplicemente, non lo riguarda.
Gran parte dell'allarme nasce dal fatto che sullo studio medico gravano contemporaneamente più adempimenti sui documenti di vendita, ognuno con un perimetro diverso. Tenerli distinti aiuta a capire che cosa cambia davvero nel 2026 e cosa no.
| Adempimento | A chi si applica | Cosa comporta per lo studio |
|---|---|---|
| Divieto di fattura elettronica via SdI | Prestazioni sanitarie verso persone fisiche | La fattura al paziente non passa dal Sistema di Interscambio. Il divieto, prorogato di anno in anno, è stato reso strutturale a partire dal 2026 |
| Fattura elettronica B2B e verso la PA | Operazioni verso altre partite IVA o enti pubblici | Resta pienamente obbligatoria: fatture verso cliniche, società, altri professionisti, enti |
| Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria | Prestazioni sanitarie verso persone fisiche | Invariato e indipendente dal formato della fattura: anche una fattura cartacea va comunque trasmessa al Sistema TS |
| Corrispettivi telematici e collegamento POS-RT | Soggetti tenuti alla certificazione dei corrispettivi (art. 22 DPR 633/1972) | Tipicamente non riguarda lo studio che emette fattura per ogni prestazione |
Il fatto che le prime tre righe riguardino da vicino ogni studio sanitario spiega perché, quando esce una novità sulla quarta, il riflesso sia immediatamente "riguarda anche noi". In realtà l'ultima riga risponde a una logica diversa dalle altre tre.

Trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie: l'adempimento che riguarda davvero ogni studio, indipendentemente dal formato della fattura
L'esclusione non è automatica per il solo fatto di essere una struttura sanitaria. Esistono situazioni concrete in cui una parte dell'attività svolta può far scattare l'obbligo di certificazione dei corrispettivi, e con esso il collegamento POS-RT:
In tutti questi casi l'obbligo non nasce dal 2026: preesisteva. La novità del 2026 è solo che, dove un Registratore Telematico c'è già, ora va collegato ai POS utilizzati.
Per chi rientra nel perimetro, l'adempimento è amministrativo e non richiede la sostituzione degli apparecchi: si tratta di dichiarare l'abbinamento tra ciascun POS e il registratore, tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".
Se il collegamento POS-RT nella maggior parte dei casi non tocca lo studio medico, c'è invece un tema di tracciabilità dei pagamenti che lo riguarda in pieno, e che è molto più rilevante nella pratica quotidiana.
Per le prestazioni sanitarie rese da professionisti e strutture private non accreditate, la detraibilità della spesa per il paziente è subordinata al pagamento con mezzi tracciabili. Restano fuori dall'obbligo, secondo la normativa vigente, i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.
La conseguenza pratica è che lo studio deve saper tenere allineate tre informazioni che spesso vivono in sistemi diversi:
Quando queste tre informazioni vengono gestite separatamente - il gestionale per la fattura, l'estratto conto per l'incasso, un altro passaggio per il Sistema TS - le incongruenze sono inevitabili: pagamenti registrati in giorni diversi, importi che non tornano, spese trasmesse con la modalità di pagamento sbagliata. Sono proprio le incoerenze che il paziente si trova poi in dichiarazione, e che tornano indietro allo studio sotto forma di richieste di rettifica.
In I-Med l'incasso non è un dato separato dalla fattura: la gestione della fatturazione registra il documento, la modalità di pagamento e l'incasso nello stesso passaggio, e da lì genera la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, senza che gli stessi dati debbano essere reinseriti a mano in un secondo momento.
Questo si riflette anche a valle: il controllo degli sbilanci mostra in ogni momento quanto un paziente ha effettivamente pagato rispetto a quanto gli è stato fatturato e a quanto è stato realmente eseguito, mentre l'analisi economico-finanziaria riclassifica gli incassi per periodo e per modalità, dato che a fine anno serve al commercialista molto più di un elenco di fatture.
Il wizard di fatturazione, in particolare, precompila l'importo dell'eventuale acconto sulla base dello sbilancio calcolato sull'eseguito in quel momento: un modo per evitare che l'importo fatturato e quello realmente maturato prendano strade diverse.
Prima di acquistare un registratore telematico "per sicurezza", o al contrario di archiviare del tutto la questione, vale la pena arrivare dal consulente con le domande giuste:
Per la grande maggioranza degli studi medici e odontoiatrici italiani, l'obbligo di collegamento POS-Registratore Telematico entrato in vigore nel 2026 non comporta alcun adempimento: non essendo tenuti alla certificazione telematica dei corrispettivi, questi studi non hanno un registratore da collegare. La confusione nasce dall'accostamento con altri obblighi - il divieto di fattura elettronica al paziente, la fatturazione elettronica B2B, l'invio al Sistema TS - che invece li riguardano da vicino.
Il consiglio pratico è duplice: non adeguarsi per sentito dire a un obbligo che potrebbe non applicarsi, e allo stesso tempo non trascurare l'adempimento che si applica davvero ogni giorno, cioè la coerenza tra fattura, incasso e dato trasmesso al Sistema Tessera Sanitaria. È lì che uno studio digitalizzato bene guadagna tempo e riduce gli errori, indipendentemente da quale normativa faccia notizia questo mese.
Scopri come I-Med tiene allineati fattura, incasso e invio al Sistema Tessera Sanitaria.
Richiedi una demo gratuitaNella grande maggioranza dei casi no. L'obbligo di collegamento, introdotto dall'articolo 1, commi 74 e 77, della Legge 207/2024 ed efficace dal 1° gennaio 2026, riguarda i soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Uno studio che emette fattura o ricevuta per ogni prestazione non rientra in quel perimetro e, non avendo un registratore telematico, non ha nulla da collegare. L'inquadramento del caso concreto va comunque verificato con il proprio commercialista.
La certificazione dei corrispettivi riguarda chi effettua operazioni verso il pubblico per le quali non è obbligatoria la fattura, secondo l'articolo 22 del DPR 633/1972: sono i soggetti che rilasciano il documento commerciale, tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi tramite registratore telematico. L'emissione della fattura riguarda invece chi documenta ogni singola operazione con un documento intestato al cliente, che è il caso ordinario del medico e dell'odontoiatra.
Quando accanto alla prestazione sanitaria viene esercitata un'attività di natura commerciale realmente svolta e autorizzata, quando la struttura è organizzata in forma societaria con un oggetto sociale più ampio, o quando per una parte dell'attività si emette già documento commerciale anziché fattura. In questi casi l'obbligo del registratore telematico non nasce nel 2026: preesisteva. La novità è solo che, dove un registratore c'è già, va ora collegato ai POS in uso.
No: per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche vige il divieto di emissione tramite il Sistema di Interscambio, prorogato negli anni e reso strutturale a partire dal 2026. Resta invece pienamente obbligatoria la fatturazione elettronica verso altre partite IVA e verso la Pubblica Amministrazione. In ogni caso il divieto non incide sull'obbligo di trasmettere il dato al Sistema Tessera Sanitaria, che resta invariato anche per una fattura cartacea.
La tracciabilità: per le prestazioni sanitarie rese da professionisti e strutture private non accreditate, la detraibilità della spesa per il paziente è subordinata al pagamento con mezzi tracciabili, mentre restano fuori dall'obbligo, secondo la normativa vigente, medicinali, dispositivi medici e prestazioni rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. In pratica lo studio deve tenere allineati fattura, incasso effettivo con la relativa modalità di pagamento e dato trasmesso al Sistema Tessera Sanitaria.
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