
Legge 132/2025, un Anno Dopo: Quando lo Studio Deve Dire al Paziente che Usa l'Intelligenza Artificiale
Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la Legge 23 settembre 2025, n. 132, la prima legge italiana sull'intelligenza artificiale. Tra le sue disposizioni, una riguarda direttamente ogni studio medico, dentistico o di fisioterapia: il Paziente ha diritto di essere informato quando nel suo percorso di cura si usano tecnologie di intelligenza artificiale.
A un anno di distanza, molti studi usano già l'intelligenza artificiale, spesso senza considerarla tale: la segreteria che risponde ai messaggi di notte, il software che evidenzia un'area sospetta su una radiografia, lo strumento che trascrive e riassume la visita, la simulazione che mostra al Paziente il risultato di un trattamento. Ognuno di questi strumenti pone la stessa domanda: va detto al Paziente? E se sì, come?
Questo articolo risponde partendo dal testo della legge, senza aggiungere obblighi che non ci sono e senza toglierne di quelli che ci sono.
Le norme che interessano lo studio sono due, ed è utile leggerle nel loro testo.
L'articolo 7 stabilisce alcuni principi generali. Tre commi riguardano direttamente la pratica clinica:
Lo stesso articolo vieta inoltre che l'introduzione dell'IA selezioni o condizioni l'accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori (comma 2).
L'articolo 13 vale per tutti i professionisti intellettuali, e quindi anche per medici, odontoiatri e fisioterapisti. Stabilisce che l'IA può essere usata solo per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale del professionista, e al comma 2 che "le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo".
Altrettanto importante è sapere che cosa la legge non prevede, perché in questo primo anno sono circolate letture eccessive in entrambe le direzioni.
Il primo passo pratico è fare l'inventario degli strumenti di intelligenza artificiale realmente usati nello studio. La tabella che segue propone una lettura prudente per i casi più comuni.
| Strumento | Va detto al Paziente? | Perché |
|---|---|---|
| Software che supporta la diagnosi (es. evidenzia aree sospette su radiografie o immagini) | Sì | Interviene nel percorso di cura: è il caso tipico dell'art. 7, commi 3 e 5 |
| Simulazione del risultato estetico o del trattamento | Sì | Il Paziente vede un'immagine prodotta dall'IA; servono anche consenso per i dati e avvertenza sull'immagine |
| Trascrizione o sintesi automatica della visita | Sì | Tratta ciò che il Paziente dice durante la prestazione e contribuisce alla documentazione clinica |
| Segreteria virtuale o chat che risponde al Paziente | Sì | Il Paziente sta interagendo con una macchina: lo richiede anche l'AI Act |
| Strumenti di analisi della gestione su dati anonimi o aggregati | Di norma non al singolo Paziente | Non entra nel suo percorso di cura; resta però la trasparenza dell'informativa privacy se si trattano dati personali |
Un'informazione efficace lavora su tre livelli, che si completano a vicenda.
La Legge 132/2025 non vive da sola. Si affianca a due regolamenti europei che lo studio deve già rispettare.
L'art. 50 del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), applicabile dal 2 agosto 2026, prevede tra l'altro che le persone siano informate quando interagiscono con un sistema di IA, salvo che sia evidente, e che chi usa l'IA per generare o manipolare immagini realistiche di persone lo dichiari. Per lo studio significa due cose concrete: la segreteria virtuale deve presentarsi come assistente automatico, e una simulazione che ritrae il Paziente deve dichiarare di essere una simulazione. Ne abbiamo parlato nell'articolo sulla simulazione estetica con l'intelligenza artificiale.
Il Regolamento UE 2026/1744 (il cosiddetto "omnibus digitale" sull'IA), in vigore dal 27 luglio 2026, ha modificato l'art. 4 sull'alfabetizzazione in materia di IA: chi usa sistemi di IA deve adottare misure per sostenere la formazione del proprio personale, senza dover garantire un livello specifico di competenza individuale. Resta quindi utile, e richiesto, che chi in studio usa questi strumenti sappia come funzionano e quali sono i loro limiti.
Quando uno strumento di IA tratta dati personali dei Pazienti, valgono le regole di sempre: l'informativa (artt. 13 e 14), la nomina del fornitore come responsabile del trattamento (art. 28), la valutazione d'impatto quando il trattamento presenta rischi elevati (art. 35) e il divieto di decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati che producano effetti significativi sulla persona (art. 22). Sul rapporto tra IA e protezione dei dati abbiamo scritto una guida dedicata: intelligenza artificiale nel software medico, vantaggi, rischi e GDPR.
Il quadro non è chiuso. La FNOMCeO ha avviato la revisione del Codice di deontologia medica, atteso per il 2027, con una proposta organica sull'intelligenza artificiale che, secondo quanto comunicato, insiste su trasparenza verso il Paziente, spiegabilità e responsabilità professionale non delegabile. Anche la Federazione degli Ordini dei Fisioterapisti sta lavorando a un nuovo codice deontologico che affronta, tra l'altro, telemedicina e intelligenza artificiale. È ragionevole aspettarsi che la deontologia renda più dettagliato ciò che la legge oggi indica per principi: chi si organizza ora non dovrà rincorrere.
In I-Med l'intelligenza artificiale è presente in strumenti diversi, e ciascuno è stato progettato tenendo conto di questi principi.
Un anno dopo la sua entrata in vigore, la Legge 132/2025 chiede allo studio una cosa semplice da enunciare e meno semplice da fare bene: dire al Paziente, con parole chiare, quando e come l'intelligenza artificiale entra nel suo percorso di cura, ricordando che la decisione resta del professionista. Non serve un nuovo modulo per ogni strumento; serve sapere quali strumenti si usano, spiegarli una volta in modo generale e richiamarli quando contano davvero. È anche un'occasione: un Paziente informato si fida di più, e la fiducia è ciò che la tecnologia dovrebbe rafforzare, non sostituire.
Scopri come I-Med integra l'intelligenza artificiale nello studio con trasparenza e dati dei Pazienti protetti.
Richiedi una demo gratuitaSì. L'art. 7, comma 3, stabilisce che l'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale, e l'art. 13, comma 2, chiede a ogni professionista intellettuale di comunicare al cliente quali sistemi di IA utilizza, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
La Legge 132/2025 parla di informazione, non di consenso. Un consenso specifico può servire per altre ragioni, per esempio quando lo strumento tratta la fotografia del volto del Paziente, ma in quel caso la sua base è il GDPR, non la legge sull'intelligenza artificiale.
Sempre il medico. L'art. 7, comma 5, della Legge 132/2025 stabilisce che i sistemi di IA in sanità sono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica e che la decisione è sempre rimessa agli esercenti la professione medica.
La legge non prevede una sanzione specifica per la mancata informazione. L'obbligo resta però rilevante sul piano deontologico e, in caso di contenzioso, nella valutazione di come è stato condotto il rapporto con il Paziente.
Sì. Oltre all'informazione prevista dalla Legge 132/2025, l'art. 50 dell'AI Act, applicabile dal 2 agosto 2026, prevede che le persone siano informate quando interagiscono con un sistema di IA, salvo che sia evidente dal contesto. La segreteria va inoltre indicata nell'informativa generale dello studio.
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