Reception di uno studio medico con la Segreteria AI su un portatile e Pazienti in sala d'attesa
Immagine generata con intelligenza artificiale.

Legge 132/2025, un Anno Dopo: Quando lo Studio Deve Dire al Paziente che Usa l'Intelligenza Artificiale

Un anno di legge italiana sull'intelligenza artificiale

Il 10 ottobre 2025 è entrata in vigore la Legge 23 settembre 2025, n. 132, la prima legge italiana sull'intelligenza artificiale. Tra le sue disposizioni, una riguarda direttamente ogni studio medico, dentistico o di fisioterapia: il Paziente ha diritto di essere informato quando nel suo percorso di cura si usano tecnologie di intelligenza artificiale.

A un anno di distanza, molti studi usano già l'intelligenza artificiale, spesso senza considerarla tale: la segreteria che risponde ai messaggi di notte, il software che evidenzia un'area sospetta su una radiografia, lo strumento che trascrive e riassume la visita, la simulazione che mostra al Paziente il risultato di un trattamento. Ognuno di questi strumenti pone la stessa domanda: va detto al Paziente? E se sì, come?

Questo articolo risponde partendo dal testo della legge, senza aggiungere obblighi che non ci sono e senza toglierne di quelli che ci sono.

In sintesi: la Legge 132/2025 chiede di informare il Paziente sull'uso dell'intelligenza artificiale, non di chiedergli un consenso specifico; ribadisce che l'IA è un supporto e che la decisione clinica resta al medico; e, per tutte le professioni intellettuali, chiede di comunicare quali sistemi di IA si usano con un linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. Il modo più solido per farlo è un'informazione a più livelli: generale, al momento della prestazione e nei documenti.

Che cosa dice davvero la legge

Le norme che interessano lo studio sono due, ed è utile leggerle nel loro testo.

L'art. 7: intelligenza artificiale in ambito sanitario

L'articolo 7 stabilisce alcuni principi generali. Tre commi riguardano direttamente la pratica clinica:

  • comma 3: "L'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale";
  • comma 5: i sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario "costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica";
  • comma 6: i sistemi di IA usati in sanità e i dati impiegati "devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti".

Lo stesso articolo vieta inoltre che l'introduzione dell'IA selezioni o condizioni l'accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori (comma 2).

L'art. 13: le professioni intellettuali

L'articolo 13 vale per tutti i professionisti intellettuali, e quindi anche per medici, odontoiatri e fisioterapisti. Stabilisce che l'IA può essere usata solo per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale del professionista, e al comma 2 che "le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo".

Attenzione: la legge parla di informazione, non di consenso. Non esiste un "consenso all'uso dell'IA" che il Paziente debba firmare per ogni strumento. Il consenso può essere necessario per altre ragioni, per esempio quando l'IA tratta la fotografia del volto del Paziente, ma la sua base sta nel GDPR, non nella Legge 132/2025. Confondere i due piani porta a moltiplicare moduli inutili e, al tempo stesso, a dimenticare l'informazione che serve davvero.

Che cosa la legge non dice

Altrettanto importante è sapere che cosa la legge non prevede, perché in questo primo anno sono circolate letture eccessive in entrambe le direzioni.

  • Non prevede una sanzione specifica per la mancata informazione del Paziente. Questo non rende l'obbligo irrilevante: un'informazione mancante può pesare sul piano deontologico e, in caso di contenzioso, nella valutazione di come è stato condotto il rapporto con il Paziente.
  • Non stabilisce un modulo o una formula obbligatoria: chiede che l'informazione sia chiara, semplice ed esaustiva, lasciando al professionista il modo.
  • Non vieta alcuno strumento: pone condizioni sul modo di usarli, a partire dal fatto che la decisione resti al professionista.

Quali strumenti vanno dichiarati: una mappa per lo studio

Il primo passo pratico è fare l'inventario degli strumenti di intelligenza artificiale realmente usati nello studio. La tabella che segue propone una lettura prudente per i casi più comuni.

StrumentoVa detto al Paziente?Perché
Software che supporta la diagnosi (es. evidenzia aree sospette su radiografie o immagini)SìInterviene nel percorso di cura: è il caso tipico dell'art. 7, commi 3 e 5
Simulazione del risultato estetico o del trattamentoSìIl Paziente vede un'immagine prodotta dall'IA; servono anche consenso per i dati e avvertenza sull'immagine
Trascrizione o sintesi automatica della visitaSìTratta ciò che il Paziente dice durante la prestazione e contribuisce alla documentazione clinica
Segreteria virtuale o chat che risponde al PazienteSìIl Paziente sta interagendo con una macchina: lo richiede anche l'AI Act
Strumenti di analisi della gestione su dati anonimi o aggregatiDi norma non al singolo PazienteNon entra nel suo percorso di cura; resta però la trasparenza dell'informativa privacy se si trattano dati personali
Consiglio pratico: tenere un breve registro interno degli strumenti di IA in uso, con a cosa servono, quali dati trattano e chi è il fornitore, serve a tre cose insieme: scrivere un'informativa corretta, rispondere al Paziente che chiede, aggiornare il registro dei trattamenti privacy.

Come informare il Paziente, in pratica

Un'informazione efficace lavora su tre livelli, che si completano a vicenda.

  1. Informazione generale: un paragrafo nell'informativa privacy dello studio e una nota sul sito o in sala d'attesa che elenca, in parole semplici, gli strumenti di intelligenza artificiale usati e il loro ruolo. È ciò che permette al Paziente di saperlo prima ancora di entrare.
  2. Informazione al momento della prestazione: quando l'IA interviene in modo rilevante, il professionista lo dice durante il colloquio, spiegando che cosa fa lo strumento e che la decisione resta sua. Una breve annotazione in cartella ("utilizzato software di supporto all'analisi delle immagini; esito valutato dal medico") rende l'informazione dimostrabile.
  3. Informazione nei documenti: se un consenso informato alle cure riguarda un trattamento in cui l'IA ha un ruolo, per esempio una pianificazione assistita, è opportuno che il documento lo menzioni.
Esempio di testo per l'informativa generale (da adattare con il proprio consulente): "In questo studio utilizziamo alcuni strumenti di intelligenza artificiale a supporto del nostro lavoro: [elenco, per esempio: un assistente che risponde ai messaggi fuori orario; un software che aiuta l'analisi delle radiografie]. Questi strumenti non prendono decisioni sulla sua salute: ogni valutazione, diagnosi e scelta terapeutica è sempre del professionista che la segue. Può chiedere in qualunque momento quali strumenti sono stati usati nel suo percorso di cura."

Come si intreccia con AI Act e GDPR

La Legge 132/2025 non vive da sola. Si affianca a due regolamenti europei che lo studio deve già rispettare.

AI Act: trasparenza dal 2 agosto 2026

L'art. 50 del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), applicabile dal 2 agosto 2026, prevede tra l'altro che le persone siano informate quando interagiscono con un sistema di IA, salvo che sia evidente, e che chi usa l'IA per generare o manipolare immagini realistiche di persone lo dichiari. Per lo studio significa due cose concrete: la segreteria virtuale deve presentarsi come assistente automatico, e una simulazione che ritrae il Paziente deve dichiarare di essere una simulazione. Ne abbiamo parlato nell'articolo sulla simulazione estetica con l'intelligenza artificiale.

Il Regolamento UE 2026/1744 (il cosiddetto "omnibus digitale" sull'IA), in vigore dal 27 luglio 2026, ha modificato l'art. 4 sull'alfabetizzazione in materia di IA: chi usa sistemi di IA deve adottare misure per sostenere la formazione del proprio personale, senza dover garantire un livello specifico di competenza individuale. Resta quindi utile, e richiesto, che chi in studio usa questi strumenti sappia come funzionano e quali sono i loro limiti.

GDPR: l'informativa e il fornitore

Quando uno strumento di IA tratta dati personali dei Pazienti, valgono le regole di sempre: l'informativa (artt. 13 e 14), la nomina del fornitore come responsabile del trattamento (art. 28), la valutazione d'impatto quando il trattamento presenta rischi elevati (art. 35) e il divieto di decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati che producano effetti significativi sulla persona (art. 22). Sul rapporto tra IA e protezione dei dati abbiamo scritto una guida dedicata: intelligenza artificiale nel software medico, vantaggi, rischi e GDPR.

Che cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Il quadro non è chiuso. La FNOMCeO ha avviato la revisione del Codice di deontologia medica, atteso per il 2027, con una proposta organica sull'intelligenza artificiale che, secondo quanto comunicato, insiste su trasparenza verso il Paziente, spiegabilità e responsabilità professionale non delegabile. Anche la Federazione degli Ordini dei Fisioterapisti sta lavorando a un nuovo codice deontologico che affronta, tra l'altro, telemedicina e intelligenza artificiale. È ragionevole aspettarsi che la deontologia renda più dettagliato ciò che la legge oggi indica per principi: chi si organizza ora non dovrà rincorrere.

Come l'abbiamo affrontato in I-Med

In I-Med l'intelligenza artificiale è presente in strumenti diversi, e ciascuno è stato progettato tenendo conto di questi principi.

  • L'Assistente AI aiuta lo studio ad analizzare i propri dati di gestione: incassi, insoluti, piani di cura, appuntamenti. Non partecipa alle decisioni cliniche, e i dati identificativi dei Pazienti non vengono mai trasmessi al motore di intelligenza artificiale, che lavora su codici anonimi.
  • La Simulazione Estetica AI parte solo con un consenso specifico firmato dal Paziente, e ogni immagine generata porta un'avvertenza permanente che la dichiara come simulazione.
  • La Segreteria AI risponde ai Pazienti e gestisce le richieste di appuntamento: è uno degli strumenti da indicare nell'informativa generale dello studio.

Checklist: le domande da porsi

  • Lo studio ha un elenco aggiornato degli strumenti di intelligenza artificiale che usa, con il loro ruolo e i dati che trattano?
  • L'informativa privacy e il sito dicono, in parole semplici, quali strumenti di IA sono in uso?
  • Quando l'IA interviene in modo rilevante in una prestazione, il professionista lo dice al Paziente e lo annota in cartella?
  • Le chat e le segreterie automatiche si presentano come tali?
  • Le immagini generate o modificate con l'IA dichiarano di esserlo?
  • I fornitori degli strumenti sono nominati responsabili del trattamento, e garantiscono che i dati dei Pazienti non vengano usati per addestrare i modelli?
  • Chi usa questi strumenti in studio ha ricevuto una formazione sul loro funzionamento e sui loro limiti?

Conclusione

Un anno dopo la sua entrata in vigore, la Legge 132/2025 chiede allo studio una cosa semplice da enunciare e meno semplice da fare bene: dire al Paziente, con parole chiare, quando e come l'intelligenza artificiale entra nel suo percorso di cura, ricordando che la decisione resta del professionista. Non serve un nuovo modulo per ogni strumento; serve sapere quali strumenti si usano, spiegarli una volta in modo generale e richiamarli quando contano davvero. È anche un'occasione: un Paziente informato si fida di più, e la fiducia è ciò che la tecnologia dovrebbe rafforzare, non sostituire.

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Domande Frequenti


Sì. L'art. 7, comma 3, stabilisce che l'interessato ha diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale, e l'art. 13, comma 2, chiede a ogni professionista intellettuale di comunicare al cliente quali sistemi di IA utilizza, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.

La Legge 132/2025 parla di informazione, non di consenso. Un consenso specifico può servire per altre ragioni, per esempio quando lo strumento tratta la fotografia del volto del Paziente, ma in quel caso la sua base è il GDPR, non la legge sull'intelligenza artificiale.

Sempre il medico. L'art. 7, comma 5, della Legge 132/2025 stabilisce che i sistemi di IA in sanità sono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica e che la decisione è sempre rimessa agli esercenti la professione medica.

La legge non prevede una sanzione specifica per la mancata informazione. L'obbligo resta però rilevante sul piano deontologico e, in caso di contenzioso, nella valutazione di come è stato condotto il rapporto con il Paziente.

Sì. Oltre all'informazione prevista dalla Legge 132/2025, l'art. 50 dell'AI Act, applicabile dal 2 agosto 2026, prevede che le persone siano informate quando interagiscono con un sistema di IA, salvo che sia evidente dal contesto. La segreteria va inoltre indicata nell'informativa generale dello studio.

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