
D.Lgs. 179/2026: Cosa Cambia dal 23 Ottobre per lo Studio Medico e Dentistico che Usa l'Intelligenza Artificiale
Il 23 ottobre 2026 entra in vigore il Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026. Attua la delega dell'art. 24 della Legge 23 settembre 2025, n. 132, e adegua la normativa italiana al Regolamento UE 2024/1689, l'AI Act: stabilisce chi vigila sui sistemi di intelligenza artificiale, come si applicano le sanzioni e come l'IA entra nella formazione, nelle professioni e nei rapporti di lavoro.
Il decreto non contiene regole scritte apposta per lo studio odontoiatrico o medico. Tre sue parti, però, lo riguardano direttamente: le norme sul personale dipendente (artt. 41 e 42), la formazione continua dei professionisti sanitari (artt. 47 e 51) e le sanzioni che rendono concreti gli obblighi già previsti dall'AI Act (art. 23).
Questo articolo le legge una per una, partendo dal testo pubblicato in Gazzetta, e le traduce in decisioni pratiche per chi gestisce uno studio.
| Data | Che cosa succede | Norma |
|---|---|---|
| 8 ottobre 2026 | Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234 | D.Lgs. 179/2026 |
| 23 ottobre 2026 | Entrata in vigore: regole sul personale, autorità di vigilanza e sanzioni | D.Lgs. 179/2026 |
| Entro il 23 aprile 2027 | La Commissione nazionale ECM fissa la percentuale del triennio formativo da dedicare all'IA | Art. 51, comma 3 |
| Entro il 23 aprile 2027 | Accordo Stato-Regioni per inserire l'IA nei programmi ECM delle professioni sanitarie | Art. 47, comma 6 |
| Entro il 23 aprile 2027 | I consigli nazionali degli Ordini adeguano i regolamenti sulla formazione | Art. 47, comma 5 |
| Entro il 23 ottobre 2027 | I decreti sui parametri dei compensi professionali vengono integrati per tenere conto dell'uso dell'IA | Art. 49, comma 2 |
I termini di sei e dodici mesi decorrono dall'entrata in vigore del decreto. Sono scadenze rivolte alle istituzioni, non allo studio: dicono però quando le regole sulla formazione diventeranno operative.
L'art. 41 è la norma che cambia di più la vita quotidiana di uno studio con personale. Stabilisce che il datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale nei processi decisionali sul rapporto di lavoro deve assicurare che "le decisioni finali relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato".
Il testo aggiunge quattro precisazioni:
La norma parla di datore di lavoro e di rapporto di lavoro: il caso tipico è quello di ASO, igienisti, personale di segreteria e amministrativo assunti come dipendenti. Per i collaboratori in libera professione conviene chiedere al proprio consulente del lavoro se e come la regola si applichi. La tabella propone una lettura dei casi più comuni.
| Uso dell'IA nello studio | Che cosa dice il decreto | Che cosa fare |
|---|---|---|
| Software che ordina o filtra i curriculum per una selezione di ASO | È ricerca e selezione: non è una decisione finale ai sensi dell'art. 41 | La scelta di assumere resta del titolare; restano gli obblighi di informazione e il GDPR |
| Analisi della produzione dei singoli operatori usata per premi, richiami o rinnovi | È valutazione delle prestazioni: rientra nell'art. 41 | Decisione presa e motivata da una persona, informativa prima dell'uso, motivazione su richiesta |
| Turni e carichi di lavoro generati in automatico | Incide sull'organizzazione del lavoro: rientra nell'art. 42 | Valutare i rischi nel DVR, informare e formare il personale |
| Segreteria virtuale che risponde ai Pazienti | Non decide sul personale, ma può cambiare il lavoro della reception | Considerarla nel DVR se cambia ritmi e mansioni; verso i Pazienti valgono le regole di trasparenza dell'AI Act |
L'art. 42, comma 2, stabilisce che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale "che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza" è valutato nella valutazione dei rischi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008. Il comma 3 chiede ai datori di lavoro di assicurare ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici connessi a questi sistemi e sulle misure adottate.
In pratica, alla prossima revisione del DVR, con il proprio RSPP, vale la pena chiedersi quali strumenti di IA hanno cambiato il modo di lavorare del personale e annotarlo, insieme alla formazione fatta.
L'art. 51 riguarda direttamente medici, odontoiatri, igienisti e tutte le professioni sanitarie. Al comma 1 stabilisce che "i corsi di formazione continua dei professionisti sanitari includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale". Il comma 2 ne fissa i contenuti:
Entro sei mesi dall'entrata in vigore, quindi entro il 23 aprile 2027, la Commissione nazionale per la formazione continua deve definire "una specifica percentuale dell'obbligo formativo individuale triennale" da destinare a questi percorsi (comma 3). Nello stesso termine va concluso l'accordo Stato-Regioni che li inserisce nei programmi ECM (art. 47, comma 6). L'art. 43 prevede che la formazione rivolta ai professionisti possa essere organizzata da Ordini professionali e associazioni di categoria, anche in convenzione con le università.
Lo studio ha inoltre un obbligo che non dipende dal decreto: l'art. 4 dell'AI Act, nella versione modificata dal Regolamento UE 2026/1744, chiede a chi usa sistemi di IA di adottare misure per sostenere la formazione del personale che li utilizza.
Il decreto completa il quadro delle autorità. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) è l'autorità di notifica (art. 4); l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è l'autorità di vigilanza del mercato sui sistemi di IA e il punto di contatto unico con l'Unione europea (artt. 5 e 6). Banca d'Italia, CONSOB e IVASS vigilano sui propri settori, e il Garante per la protezione dei dati personali interviene nei limiti dell'art. 74, paragrafo 8, dell'AI Act; restano ferme le sue competenze ordinarie sulla protezione dei dati.
L'art. 23 fissa gli importi massimi. Quello che interessa uno studio è il comma 2: il mancato rispetto, tra gli altri, degli obblighi degli articoli 26 e 50 dell'AI Act è punito con una sanzione amministrativa "fino a euro 15.000.000 ovvero, se superiore, fino al 3 per cento del fatturato mondiale totale annuo". L'art. 26 riguarda chi usa sistemi ad alto rischio; l'art. 50 è quello sulla trasparenza: le persone devono sapere quando interagiscono con un sistema di IA, e le immagini realistiche generate o manipolate vanno dichiarate.
Tre dettagli ridimensionano le cifre senza renderle irrilevanti:
L'art. 49 introduce un principio nuovo: l'uso di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista "può comportare una modulazione dell'equo compenso" ai sensi della Legge 49/2023, secondo parametri che tengono conto della classe di rischio del sistema usato. I parametri verranno fissati entro dodici mesi, integrando i decreti che oggi regolano i compensi professionali. Per lo studio non cambia nulla nell'immediato: la Legge 49/2023 riguarda le prestazioni rese a banche, assicurazioni, grandi imprese e pubblica amministrazione, non il rapporto con il singolo Paziente privato.
Altrettanto utile è sapere che cosa resta com'era.
Per aiutare lo studio a compilare il proprio elenco, ecco le funzioni di I-Med che usano l'intelligenza artificiale, con quello che fanno e quello che non fanno.
| Funzione | A che cosa serve | Che cosa non fa |
|---|---|---|
| Assistente AI | Risponde alle domande sui dati di gestione dello studio: incassi, insoluti, piani di cura, appuntamenti | Non prende decisioni, né cliniche né sul personale; i dati identificativi dei Pazienti non vengono trasmessi al motore di IA, che lavora su codici anonimi |
| Segreteria AI | Risponde ai Pazienti e gestisce le richieste di appuntamento | Non fa valutazioni cliniche; va indicata nell'informativa dello studio come strumento di IA |
| Simulazione Estetica AI | Mostra al Paziente un'illustrazione del possibile risultato estetico | Non è una previsione clinica; parte solo con un consenso firmato e ogni immagine porta un'avvertenza permanente |
Se il titolare usa l'Assistente AI per analizzare la produzione dei collaboratori, lo strumento resta ciò che è: un aiuto a leggere i numeri. La valutazione, e ogni decisione che ne segue, resta della persona, come chiede l'art. 41.
Il D.Lgs. 179/2026 non aggiunge un nuovo modulo da far firmare al Paziente e non vieta alcuno strumento. Fa tre cose che lo studio deve conoscere: mette un limite chiaro all'uso dell'IA nelle decisioni sul personale, porta l'IA dentro la formazione obbligatoria dei professionisti sanitari e dà un'autorità e una sanzione agli obblighi di trasparenza già previsti dall'AI Act. Per uno studio organizzato bastano un elenco aggiornato degli strumenti, qualche riga nel DVR e nell'informativa al personale, e l'abitudine di lasciare a una persona l'ultima parola.
Scopri come I-Med usa l'intelligenza artificiale nello studio lasciando le decisioni ai professionisti e proteggendo i dati dei Pazienti.
Richiedi una demo gratuitaIl Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026 ed entra in vigore il 23 ottobre 2026. Da quella data si applicano le regole sull'uso dell'IA nei rapporti di lavoro, le autorità di vigilanza e le sanzioni; le norme sulla formazione ECM richiedono atti successivi da adottare entro sei mesi.
Sì, come supporto. L'art. 41 del D.Lgs. 179/2026 stabilisce che le decisioni finali su assunzione, modifica e cessazione del rapporto, compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non possono basarsi unicamente su un trattamento automatizzato: la decisione spetta a una persona con un potere effettivo e autonomo. Il lavoratore va informato prima e può chiedere una motivazione comprensibile. Le decisioni prese in violazione della regola sono nulle.
Non è ancora stabilito. L'art. 51 del D.Lgs. 179/2026 affida alla Commissione nazionale per la formazione continua il compito di definire, entro sei mesi dall'entrata in vigore e quindi entro il 23 aprile 2027, una specifica percentuale dell'obbligo formativo triennale da dedicare all'IA, con contenuti tecnici, giuridici e deontologici.
L'art. 23 del D.Lgs. 179/2026 punisce la violazione degli obblighi degli articoli 26 e 50 dell'AI Act, fra cui la trasparenza verso chi interagisce con un sistema di IA e la dichiarazione delle immagini generate, con una sanzione fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato. Per piccole e medie imprese e microimprese vale il minore dei due importi, e per le violazioni lievi l'autorità può ordinare di rimediare invece di multare. I provvedimenti vengono pubblicati sul sito dell'autorità.
No. L'obbligo resta quello della Legge 132/2025: l'art. 7, comma 3, riconosce al Paziente il diritto di essere informato sull'impiego dell'intelligenza artificiale e l'art. 13, comma 2, chiede al professionista di comunicare quali sistemi usa con un linguaggio chiaro. A questo si aggiungono gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 dell'AI Act, che il decreto rende sanzionabili.
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