Dentista alla scrivania dello studio con i testi di AI Act e D.Lgs. 179/2026: dal 23 ottobre 2026 nuove regole sull'intelligenza artificiale per personale, formazione ECM, sanzioni e trasparenza
Immagine generata con intelligenza artificiale.

D.Lgs. 179/2026: Cosa Cambia dal 23 Ottobre per lo Studio Medico e Dentistico che Usa l'Intelligenza Artificiale

Il decreto che completa le regole sull'intelligenza artificiale

Il 23 ottobre 2026 entra in vigore il Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026. Attua la delega dell'art. 24 della Legge 23 settembre 2025, n. 132, e adegua la normativa italiana al Regolamento UE 2024/1689, l'AI Act: stabilisce chi vigila sui sistemi di intelligenza artificiale, come si applicano le sanzioni e come l'IA entra nella formazione, nelle professioni e nei rapporti di lavoro.

Il decreto non contiene regole scritte apposta per lo studio odontoiatrico o medico. Tre sue parti, però, lo riguardano direttamente: le norme sul personale dipendente (artt. 41 e 42), la formazione continua dei professionisti sanitari (artt. 47 e 51) e le sanzioni che rendono concreti gli obblighi già previsti dall'AI Act (art. 23).

Questo articolo le legge una per una, partendo dal testo pubblicato in Gazzetta, e le traduce in decisioni pratiche per chi gestisce uno studio.

In sintesi: dal 23 ottobre 2026 lo studio che ha dipendenti non può affidare a un sistema automatico le decisioni finali su assunzioni, valutazioni, provvedimenti disciplinari e licenziamenti, pena la nullità; l'IA che cambia l'organizzazione del lavoro entra nella valutazione dei rischi; entro sei mesi verrà fissata la quota di crediti ECM da dedicare all'IA; e chi non rispetta gli obblighi di trasparenza dell'AI Act ora sa chi lo sanziona e fino a quanto.

Le date da segnare

DataChe cosa succedeNorma
8 ottobre 2026Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234D.Lgs. 179/2026
23 ottobre 2026Entrata in vigore: regole sul personale, autorità di vigilanza e sanzioniD.Lgs. 179/2026
Entro il 23 aprile 2027La Commissione nazionale ECM fissa la percentuale del triennio formativo da dedicare all'IAArt. 51, comma 3
Entro il 23 aprile 2027Accordo Stato-Regioni per inserire l'IA nei programmi ECM delle professioni sanitarieArt. 47, comma 6
Entro il 23 aprile 2027I consigli nazionali degli Ordini adeguano i regolamenti sulla formazioneArt. 47, comma 5
Entro il 23 ottobre 2027I decreti sui parametri dei compensi professionali vengono integrati per tenere conto dell'uso dell'IAArt. 49, comma 2

I termini di sei e dodici mesi decorrono dall'entrata in vigore del decreto. Sono scadenze rivolte alle istituzioni, non allo studio: dicono però quando le regole sulla formazione diventeranno operative.

Se lo studio ha dipendenti: la decisione resta a una persona

L'art. 41 è la norma che cambia di più la vita quotidiana di uno studio con personale. Stabilisce che il datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale nei processi decisionali sul rapporto di lavoro deve assicurare che "le decisioni finali relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato".

Il testo aggiunge quattro precisazioni:

  • "La decisione definitiva è in ogni caso riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo": non basta una firma messa sotto il risultato del software, serve qualcuno che valuti davvero e possa decidere diversamente;
  • le attività di ricerca e selezione delle candidature non sono decisioni finali, anche quando escludono un candidato dalle fasi successive;
  • il consenso del lavoratore non rende lecito ciò che la norma vieta;
  • prima di avviare il trattamento il datore di lavoro deve fornire l'informativa prevista dall'art. 1-bis del D.Lgs. 152/1997 e, su richiesta, il lavoratore ha diritto di ottenere da una persona "una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda", con l'indicazione del peso avuto dall'IA e dei principali parametri considerati (comma 3).
Attenzione alla conseguenza: per l'art. 41, comma 4, "il licenziamento intimato in violazione del comma 1 è nullo", e sono nulle anche le altre decisioni prese in violazione della regola. Non è una multa: è la perdita di efficacia della decisione stessa, con tutto ciò che ne segue in caso di contenzioso con il dipendente.

Che cosa vuol dire in uno studio

La norma parla di datore di lavoro e di rapporto di lavoro: il caso tipico è quello di ASO, igienisti, personale di segreteria e amministrativo assunti come dipendenti. Per i collaboratori in libera professione conviene chiedere al proprio consulente del lavoro se e come la regola si applichi. La tabella propone una lettura dei casi più comuni.

Uso dell'IA nello studioChe cosa dice il decretoChe cosa fare
Software che ordina o filtra i curriculum per una selezione di ASOÈ ricerca e selezione: non è una decisione finale ai sensi dell'art. 41La scelta di assumere resta del titolare; restano gli obblighi di informazione e il GDPR
Analisi della produzione dei singoli operatori usata per premi, richiami o rinnoviÈ valutazione delle prestazioni: rientra nell'art. 41Decisione presa e motivata da una persona, informativa prima dell'uso, motivazione su richiesta
Turni e carichi di lavoro generati in automaticoIncide sull'organizzazione del lavoro: rientra nell'art. 42Valutare i rischi nel DVR, informare e formare il personale
Segreteria virtuale che risponde ai PazientiNon decide sul personale, ma può cambiare il lavoro della receptionConsiderarla nel DVR se cambia ritmi e mansioni; verso i Pazienti valgono le regole di trasparenza dell'AI Act

Salute e sicurezza: l'IA entra nella valutazione dei rischi

L'art. 42, comma 2, stabilisce che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale "che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza" è valutato nella valutazione dei rischi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008. Il comma 3 chiede ai datori di lavoro di assicurare ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici connessi a questi sistemi e sulle misure adottate.

In pratica, alla prossima revisione del DVR, con il proprio RSPP, vale la pena chiedersi quali strumenti di IA hanno cambiato il modo di lavorare del personale e annotarlo, insieme alla formazione fatta.

Formazione: l'intelligenza artificiale entra negli ECM

L'art. 51 riguarda direttamente medici, odontoiatri, igienisti e tutte le professioni sanitarie. Al comma 1 stabilisce che "i corsi di formazione continua dei professionisti sanitari includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale". Il comma 2 ne fissa i contenuti:

  • profili tecnici: funzionamento, tecniche di interrogazione e istruzione, potenzialità e limiti dei sistemi usati nel proprio settore;
  • profili giuridici: l'AI Act e le norme nazionali di attuazione;
  • profili deontologici: le responsabilità del professionista, gli obblighi informativi verso il Paziente e il principio antropocentrico della Legge 132/2025.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore, quindi entro il 23 aprile 2027, la Commissione nazionale per la formazione continua deve definire "una specifica percentuale dell'obbligo formativo individuale triennale" da destinare a questi percorsi (comma 3). Nello stesso termine va concluso l'accordo Stato-Regioni che li inserisce nei programmi ECM (art. 47, comma 6). L'art. 43 prevede che la formazione rivolta ai professionisti possa essere organizzata da Ordini professionali e associazioni di categoria, anche in convenzione con le università.

Oggi la percentuale non esiste ancora: nessuno può dire quanti crediti serviranno. Ha senso però tenerne conto nella pianificazione del triennio, e scegliere fin da ora corsi che coprano i tre profili indicati dalla legge, non solo l'uso pratico degli strumenti.

Lo studio ha inoltre un obbligo che non dipende dal decreto: l'art. 4 dell'AI Act, nella versione modificata dal Regolamento UE 2026/1744, chiede a chi usa sistemi di IA di adottare misure per sostenere la formazione del personale che li utilizza.

Sanzioni: chi controlla e quanto si rischia

Il decreto completa il quadro delle autorità. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) è l'autorità di notifica (art. 4); l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è l'autorità di vigilanza del mercato sui sistemi di IA e il punto di contatto unico con l'Unione europea (artt. 5 e 6). Banca d'Italia, CONSOB e IVASS vigilano sui propri settori, e il Garante per la protezione dei dati personali interviene nei limiti dell'art. 74, paragrafo 8, dell'AI Act; restano ferme le sue competenze ordinarie sulla protezione dei dati.

L'art. 23 fissa gli importi massimi. Quello che interessa uno studio è il comma 2: il mancato rispetto, tra gli altri, degli obblighi degli articoli 26 e 50 dell'AI Act è punito con una sanzione amministrativa "fino a euro 15.000.000 ovvero, se superiore, fino al 3 per cento del fatturato mondiale totale annuo". L'art. 26 riguarda chi usa sistemi ad alto rischio; l'art. 50 è quello sulla trasparenza: le persone devono sapere quando interagiscono con un sistema di IA, e le immagini realistiche generate o manipolate vanno dichiarate.

Tre dettagli ridimensionano le cifre senza renderle irrilevanti:

  • per piccole e medie imprese e microimprese la sanzione si determina secondo l'art. 99, paragrafo 6, dell'AI Act, cioè con il minore fra importo fisso e percentuale del fatturato (art. 23, comma 7);
  • per le violazioni di scarsa offensività l'autorità può scegliere, al posto della multa, l'ordine di eliminare l'infrazione entro un termine o una dichiarazione pubblica della violazione (art. 22); se l'ordine non viene rispettato, la sanzione successiva aumenta fino a un terzo;
  • i provvedimenti sanzionatori vengono pubblicati per estratto sul sito dell'autorità (art. 24, comma 4). Per uno studio, il danno di reputazione può pesare più dell'importo.
Attenzione: le regole sul personale dell'art. 41 non hanno una sanzione pecuniaria nell'art. 23. La loro conseguenza è la nullità della decisione, che si fa valere davanti al giudice del lavoro.

Equo compenso: un punto da seguire

L'art. 49 introduce un principio nuovo: l'uso di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista "può comportare una modulazione dell'equo compenso" ai sensi della Legge 49/2023, secondo parametri che tengono conto della classe di rischio del sistema usato. I parametri verranno fissati entro dodici mesi, integrando i decreti che oggi regolano i compensi professionali. Per lo studio non cambia nulla nell'immediato: la Legge 49/2023 riguarda le prestazioni rese a banche, assicurazioni, grandi imprese e pubblica amministrazione, non il rapporto con il singolo Paziente privato.

Che cosa il decreto non cambia

Altrettanto utile è sapere che cosa resta com'era.

  • L'obbligo di informare il Paziente resta quello della Legge 132/2025: l'art. 7, comma 3, riconosce il diritto di essere informati sull'impiego di tecnologie di IA, e l'art. 13, comma 2, chiede al professionista di comunicare quali sistemi usa con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo. Ne abbiamo parlato nell'articolo Legge 132/2025, quando lo studio deve dire al Paziente che usa l'intelligenza artificiale.
  • La classificazione dei software non la decide il decreto. Se un sistema è ad alto rischio dipende dall'AI Act e, per i software con funzione clinica, dal Regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici: lo dicono la destinazione d'uso dichiarata dal fabbricante e la marcatura CE, che vanno verificate strumento per strumento.
  • Il GDPR resta in vigore: l'art. 41 fa salvo l'art. 22 del GDPR sulle decisioni automatizzate e i diritti degli artt. 13 e 15. Sul rapporto fra IA e dati sanitari: intelligenza artificiale nel software medico, vantaggi, rischi e GDPR.

Checklist per lo studio, dal 23 ottobre

  1. Fare l'elenco degli strumenti con IA in uso, divisi fra clinici (diagnosi per immagini, pianificazione), amministrativi (segreteria, analisi dei dati di gestione) e organizzativi (turni, valutazione del personale).
  2. Per ogni strumento, annotare la destinazione d'uso dichiarata dal fabbricante, se è un dispositivo medico, quali dati tratta e se il fornitore è nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
  3. Se ci sono dipendenti, individuare gli strumenti che toccano assunzioni, valutazioni, provvedimenti disciplinari o turni: dare l'informativa prima dell'uso e fare in modo che ogni decisione sia presa, e motivata, da una persona.
  4. Aggiornare il DVR con il proprio RSPP se l'IA ha cambiato organizzazione, ritmi o mansioni, e documentare la formazione data al personale.
  5. Verificare la trasparenza verso i Pazienti: la segreteria automatica deve essere riconoscibile come tale, le immagini generate devono dichiararlo e l'informativa dello studio deve elencare gli strumenti in uso.
  6. Pianificare la formazione ECM sull'IA, tenendo conto della quota che verrà fissata entro aprile 2027.

Come l'abbiamo affrontato in I-Med

Per aiutare lo studio a compilare il proprio elenco, ecco le funzioni di I-Med che usano l'intelligenza artificiale, con quello che fanno e quello che non fanno.

FunzioneA che cosa serveChe cosa non fa
Assistente AIRisponde alle domande sui dati di gestione dello studio: incassi, insoluti, piani di cura, appuntamentiNon prende decisioni, né cliniche né sul personale; i dati identificativi dei Pazienti non vengono trasmessi al motore di IA, che lavora su codici anonimi
Segreteria AIRisponde ai Pazienti e gestisce le richieste di appuntamentoNon fa valutazioni cliniche; va indicata nell'informativa dello studio come strumento di IA
Simulazione Estetica AIMostra al Paziente un'illustrazione del possibile risultato esteticoNon è una previsione clinica; parte solo con un consenso firmato e ogni immagine porta un'avvertenza permanente

Se il titolare usa l'Assistente AI per analizzare la produzione dei collaboratori, lo strumento resta ciò che è: un aiuto a leggere i numeri. La valutazione, e ogni decisione che ne segue, resta della persona, come chiede l'art. 41.

Conclusione

Il D.Lgs. 179/2026 non aggiunge un nuovo modulo da far firmare al Paziente e non vieta alcuno strumento. Fa tre cose che lo studio deve conoscere: mette un limite chiaro all'uso dell'IA nelle decisioni sul personale, porta l'IA dentro la formazione obbligatoria dei professionisti sanitari e dà un'autorità e una sanzione agli obblighi di trasparenza già previsti dall'AI Act. Per uno studio organizzato bastano un elenco aggiornato degli strumenti, qualche riga nel DVR e nell'informativa al personale, e l'abitudine di lasciare a una persona l'ultima parola.

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Domande Frequenti


Il Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026 ed entra in vigore il 23 ottobre 2026. Da quella data si applicano le regole sull'uso dell'IA nei rapporti di lavoro, le autorità di vigilanza e le sanzioni; le norme sulla formazione ECM richiedono atti successivi da adottare entro sei mesi.

Sì, come supporto. L'art. 41 del D.Lgs. 179/2026 stabilisce che le decisioni finali su assunzione, modifica e cessazione del rapporto, compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non possono basarsi unicamente su un trattamento automatizzato: la decisione spetta a una persona con un potere effettivo e autonomo. Il lavoratore va informato prima e può chiedere una motivazione comprensibile. Le decisioni prese in violazione della regola sono nulle.

Non è ancora stabilito. L'art. 51 del D.Lgs. 179/2026 affida alla Commissione nazionale per la formazione continua il compito di definire, entro sei mesi dall'entrata in vigore e quindi entro il 23 aprile 2027, una specifica percentuale dell'obbligo formativo triennale da dedicare all'IA, con contenuti tecnici, giuridici e deontologici.

L'art. 23 del D.Lgs. 179/2026 punisce la violazione degli obblighi degli articoli 26 e 50 dell'AI Act, fra cui la trasparenza verso chi interagisce con un sistema di IA e la dichiarazione delle immagini generate, con una sanzione fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato. Per piccole e medie imprese e microimprese vale il minore dei due importi, e per le violazioni lievi l'autorità può ordinare di rimediare invece di multare. I provvedimenti vengono pubblicati sul sito dell'autorità.

No. L'obbligo resta quello della Legge 132/2025: l'art. 7, comma 3, riconosce al Paziente il diritto di essere informato sull'impiego dell'intelligenza artificiale e l'art. 13, comma 2, chiede al professionista di comunicare quali sistemi usa con un linguaggio chiaro. A questo si aggiungono gli obblighi di trasparenza dell'art. 50 dell'AI Act, che il decreto rende sanzionabili.

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