Odontoiatra consulta la cartella clinica digitale con storico datato, consenso informato firmato e piano di cura non modificabile

Contenzioso Odontoiatrico: Perché la Cartella Clinica è la Tua Prima Difesa

Un rischio che riguarda anche gli studi che lavorano bene

Il numero di richieste di risarcimento per responsabilità sanitaria è in crescita in Italia, e l'odontoiatria è tra le discipline più esposte. Non tanto per la gravità clinica media degli eventi, quanto per una caratteristica del rapporto: il paziente odontoiatrico paga di tasca propria, ha aspettative dichiarate sul risultato, spesso anche estetico, e conserva memoria precisa di quanto gli era stato promesso.

Questo significa che il contenzioso non è un problema dei soli studi che sbagliano. Una contestazione può arrivare anche dopo un trattamento eseguito correttamente, quando il paziente ritiene di non essere stato informato di un rischio, di un'alternativa o di un costo. E in quel momento la partita non si gioca su quanto lo studio ha lavorato bene, ma su quanto riesce a dimostrare di aver lavorato bene.

In sintesi: nel contenzioso sanitario chi ha eseguito la prestazione è generalmente chiamato a dimostrare di aver adempiuto correttamente. La documentazione clinica non è burocrazia: è il materiale con cui questa dimostrazione si costruisce, ed è l'unico che esiste ancora anni dopo.

Chi deve provare cosa: la regola che cambia tutto

La Legge 24/2017, nota come Legge Gelli-Bianco, ha riordinato la materia distinguendo la posizione della struttura sanitaria da quella dell'esercente la professione sanitaria. Il libero professionista che stipula un contratto direttamente con il proprio paziente - la situazione tipica dello studio odontoiatrico privato - resta inquadrato in un rapporto di natura contrattuale.

La conseguenza pratica è rilevante: il paziente che agisce non deve dimostrare l'errore tecnico nel dettaglio, gli è sufficiente allegare l'inadempimento (una prestazione non eseguita, eseguita in ritardo o eseguita male) e il danno che ne è derivato. Spetta poi alla controparte fornire la prova liberatoria, cioè dimostrare di aver adempiuto correttamente o che l'evento è dipeso da una causa non imputabile.

Detto in modo diretto: il professionista si difende con le carte, non con i ricordi. Un intervento ineccepibile eseguito cinque anni prima, di cui non resta traccia scritta, è molto più difficile da difendere di un intervento documentato passo per passo.

Attenzione: questo articolo ha finalità informative e descrive principi generali. Non è una consulenza legale e non sostituisce il parere di un avvocato o del proprio broker assicurativo, ai quali va sempre sottoposta la valutazione del caso concreto e l'eventuale gestione di una contestazione ricevuta.

La cartella clinica incompleta gioca contro il professionista

È il punto meno intuitivo e forse il più importante. Si tende a pensare che una documentazione lacunosa sia, al peggio, un elemento neutro: se non c'è scritto nulla, non c'è nulla da usare contro di me. In sede giudiziale accade l'opposto.

La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio della vicinanza della prova: poiché la corretta tenuta della documentazione sanitaria è un obbligo che grava sul professionista, e poiché è lui - non il paziente - ad avere la possibilità concreta di produrla, la sua incompletezza non può ricadere a danno di chi ha ricevuto la prestazione. Anzi: una cartella clinica lacunosa può fondare una prova presuntiva del nesso causale a sfavore del sanitario, quando la condotta contestata sia astrattamente idonea a causare il danno lamentato.

In altre parole, il vuoto documentale non è un'assenza di prova: è un elemento che può essere valutato contro il professionista. E questo trasforma la tenuta della cartella clinica da adempimento formale a strumento di tutela concreta.

  • "Non l'ho scritto perché era ovvio" non è una difesa: ciò che non è documentato, anni dopo, non è dimostrabile;
  • una cartella ricostruita a posteriori è peggio di una cartella incompleta: apre un tema di attendibilità dell'intera documentazione dello studio;
  • la completezza deve valere per tutti i pazienti, non solo per quelli "difficili": non si sa in anticipo da dove arriverà la contestazione.

Il consenso informato è un obbligo autonomo, non un allegato

Il consenso informato non è un dettaglio della cartella: è un obbligo che vive di vita propria, radicato nel diritto all'autodeterminazione della persona e disciplinato dalla Legge 219/2017. La sua violazione può fondare una responsabilità distinta e autonoma rispetto all'errore tecnico: si può essere chiamati a rispondere anche per un trattamento eseguito in modo clinicamente corretto, se il paziente non è stato messo in condizione di scegliere consapevolmente.

La Cassazione ha peraltro precisato che il danno da lesione dell'autodeterminazione non è automatico: va allegato e provato, anche in via presuntiva, e deve essere apprezzabile. Questo però non riduce l'importanza del documento, la sposta: un consenso solido non serve solo a evitare una condanna, serve a rendere la contestazione poco sostenibile fin dall'inizio.

Un consenso che regge, in concreto, ha alcune caratteristiche ricorrenti:

  • è specifico per il trattamento proposto a quel paziente, non un modulo generico valido per qualunque prestazione;
  • indica le alternative terapeutiche, compresa l'astensione dal trattamento, e le relative conseguenze;
  • descrive i rischi e le complicanze prevedibili, comprese quelle rare ma rilevanti;
  • è datato, e la data precede l'esecuzione con un intervallo che rende credibile una scelta ponderata;
  • è collegato al piano di cura concreto e al preventivo, così che si capisca a cosa il paziente ha acconsentito e a quali condizioni economiche;
  • è firmato in modo verificabile, con una modalità che consenta di ricondurre la sottoscrizione al paziente e al momento in cui è avvenuta.

Documentazione clinica firmata e conservata digitalmente: consensi, anamnesi e piani di cura tracciati e recuperabili anni dopo

Documentazione clinica firmata e conservata digitalmente: consensi, anamnesi e piani di cura tracciati e recuperabili anni dopo

Cosa deve contenere una documentazione che regge

Al di là del consenso, la difendibilità di uno studio si costruisce su un insieme di documenti che devono esistere, essere datati e restare recuperabili nel tempo:

  • anamnesi raccolta e aggiornata nel tempo, con le patologie e le terapie in corso rilevanti per il trattamento;
  • diario clinico per seduta: cosa è stato realmente eseguito, da chi, in che data, con quali materiali quando rilevante;
  • piano di cura e preventivo firmati, con traccia delle modifiche successive e del momento in cui sono state condivise con il paziente;
  • immagini e radiografie associate al paziente, con data di esecuzione, e - per le prestazioni radiologiche - la registrazione dell'esposizione nel registro dosimetrico;
  • documenti consegnati al paziente, con prova della consegna;
  • tracciabilità delle scritture: chi ha inserito o modificato un dato clinico e quando, così da poter dimostrare che la cartella non è stata ritoccata dopo la contestazione.

Quest'ultimo punto è quello che distingue in modo più netto una gestione digitale da un archivio cartaceo. Su carta è impossibile provare quando è stata scritta una riga; in un sistema che registra le operazioni, la data di inserimento è essa stessa un elemento di prova.

Per quanto tempo va conservata la documentazione

La documentazione clinica non si conserva "finché c'è posto nell'armadio". L'orientamento diffuso per il libero professionista è una conservazione di almeno dieci anni, allineata al termine ordinario di prescrizione dell'azione contrattuale, mentre per le strutture sanitarie la cartella clinica è considerata soggetta a conservazione illimitata.

È un punto su cui vale la pena essere precisi con il proprio legale e con l'ordine professionale di riferimento, perché incrocia obblighi diversi: la difendibilità in caso di contenzioso spinge a conservare a lungo, mentre il GDPR impone di non conservare dati personali oltre il tempo necessario alle finalità del trattamento. La conciliazione tra i due principi passa da una politica di conservazione dichiarata e motivata, non da una scelta implicita.

Un archivio digitale cambia i termini del problema: dieci anni di documentazione clinica non occupano spazio fisico, non si deteriorano, non si perdono in un trasloco e restano ricercabili per paziente e per data in pochi secondi - che è esattamente quello che serve quando arriva una richiesta di risarcimento su un trattamento di sette anni prima.

Come si svolge una richiesta di risarcimento, e quando servono i documenti

Conoscere il percorso aiuta a capire in quale momento la documentazione diventa decisiva. La Legge 24/2017 prevede all'articolo 8 che chi intende agire per il risarcimento di un danno da responsabilità sanitaria debba preventivamente esperire un procedimento di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile, quale condizione di procedibilità della domanda. In alternativa è possibile percorrere la via della mediazione.

La partecipazione a questo procedimento è obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie di assicurazione, che devono formulare un'offerta di risarcimento oppure comunicare i motivi per cui non intendono formularla.

Il passaggio cruciale è il seguente: il consulente tecnico nominato chiederà la documentazione clinica. Tutto ciò che manca in quel momento non è recuperabile, e non può essere sostituito da una ricostruzione a memoria. La difesa si costruisce anni prima, nel momento in cui si compila la cartella.

Va infine ricordato che per gli esercenti le professioni sanitarie sussiste un obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile: la polizza è parte integrante della gestione del rischio dello studio, non un'alternativa alla buona tenuta documentale. Le due cose lavorano insieme, perché anche l'assicuratore, per difendere il proprio assicurato, ha bisogno di documenti.

Come funziona con I-Med

La documentazione difendibile non nasce da un adempimento in più, nasce dal fatto che il gestionale la produce mentre lo studio lavora. In I-Med la cartella clinica del paziente tiene insieme anamnesi, diario delle prestazioni eseguite, immagini e documenti, con lo storico sempre consultabile invece di documenti sparsi in cartelle diverse.

Sul fronte delle sottoscrizioni, la Firma Elettronica Avanzata grafometrica raccoglie in studio la firma di consensi, anamnesi e piani di cura rilevando i parametri biometrici del gesto, mentre la Firma OTP consente al paziente di firmare gli stessi documenti da remoto, dal proprio smartphone, con un codice monouso: in entrambi i casi il documento resta associato al paziente e alla data, senza dipendere da un raccoglitore cartaceo.

I piani di cura e i preventivi firmati restano collegati alle prestazioni che documentano, così che a distanza di anni sia possibile ricostruire cosa era stato proposto, a quali condizioni e cosa è stato effettivamente eseguito. L'intero archivio è conservato secondo i requisiti descritti nella pagina dedicata alla conformità GDPR, con backup ridondati automatici: la perdita dell'archivio, che su carta è un rischio concreto, cessa di essere uno scenario plausibile.

Conclusione

Nel contenzioso odontoiatrico l'esito raramente dipende dalla bravura clinica in astratto: dipende da cosa è possibile dimostrare, anni dopo, con i documenti che esistono. Una cartella clinica completa, un consenso informato specifico e datato, un piano di cura firmato e collegato alle prestazioni realmente eseguite non sono adempimenti da sbrigare a fine giornata: sono l'unica difesa che resta quando il ricordo di tutti, paziente compreso, è diventato inaffidabile.

La differenza tra uno studio difendibile e uno esposto, molto spesso, non sta in ciò che è stato fatto, ma in ciò che è stato scritto mentre lo si faceva.

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Domande Frequenti


Il libero professionista che stipula un contratto direttamente con il proprio paziente, situazione tipica dello studio odontoiatrico privato, è inquadrato in un rapporto di natura contrattuale. Il paziente non deve dimostrare l'errore tecnico nel dettaglio: gli è sufficiente allegare l'inadempimento e il danno che ne è derivato. Spetta poi al professionista la prova liberatoria, cioè dimostrare di aver adempiuto correttamente o che l'evento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Il professionista. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato il principio della vicinanza della prova: poiché la corretta tenuta della documentazione è un obbligo che grava sul sanitario, ed è lui ad avere la possibilità concreta di produrla, l'incompletezza non può ricadere a danno di chi ha ricevuto la prestazione. Una cartella lacunosa può anzi fondare una prova presuntiva del nesso causale a sfavore del sanitario, quando la condotta contestata sia astrattamente idonea a causare il danno lamentato.

Sì, se risulta violato l'obbligo di consenso informato, che è radicato nel diritto all'autodeterminazione della persona ed è fonte di una responsabilità autonoma rispetto all'errore tecnico. La Cassazione ha peraltro precisato che il danno da lesione dell'autodeterminazione non è automatico: va allegato e provato, anche in via presuntiva, e deve essere apprezzabile.

L'essere specifico per il trattamento proposto a quel paziente e non un modulo generico; l'indicazione delle alternative terapeutiche, compresa l'astensione dal trattamento; la descrizione dei rischi e delle complicanze prevedibili; una data che preceda l'esecuzione con un intervallo che renda credibile una scelta ponderata; il collegamento al piano di cura e al preventivo concreti; e una firma raccolta in modo verificabile, riconducibile al paziente e al momento in cui è avvenuta.

L'orientamento diffuso per il libero professionista è una conservazione di almeno dieci anni, allineata al termine ordinario di prescrizione dell'azione contrattuale, mentre per le strutture sanitarie la cartella clinica è considerata soggetta a conservazione illimitata. Il punto va verificato con il proprio legale e con l'ordine professionale, perché incrocia il GDPR, che impone di non conservare dati personali oltre il tempo necessario: la conciliazione passa da una politica di conservazione dichiarata e motivata.

La Legge 24/2017 prevede all'articolo 8 che chi intende agire per il risarcimento di un danno da responsabilità sanitaria debba preventivamente esperire un procedimento di consulenza tecnica preventiva ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile, quale condizione di procedibilità della domanda; in alternativa è percorribile la mediazione. La partecipazione è obbligatoria per tutte le parti, comprese le compagnie di assicurazione, che devono formulare un'offerta o comunicare i motivi del rifiuto. In quella sede il consulente chiederà la documentazione clinica: ciò che manca non è più recuperabile.

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